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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01770/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale al pagamento dei contributi per l'anno 2009 dovuti alla Gestione separata, in relazione all'attività libero-professionale svolta da una avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense, per mancato raggiungimento del reddito utile all'insorgenza dell'obbligo verso la Cassa professionale. I giudici di merito avevano dichiarato non dovute le somme richieste, ritenendo prescritta la pretesa contributiva perché la richiesta di pagamento dell'ente sarebbe intervenuta oltre il termine quinquennale, assumendo come dies a quo il 16.6.2010. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 era stato differito al 6.7.2010 e che dunque la prescrizione non era maturata, essendo l'avviso di pagamento stato notificato il 30.6.2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che, secondo la propria giurisprudenza, il differimento dei termini di pagamento disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010 opera per tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore e determina lo spostamento del dies a quo della prescrizione al termine prorogato, senza maggiorazioni. Ha inoltre ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2010 invece che dal 6.7.2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per l'attività professionale rilevante nel caso concreto.

  • d.P.C.M. 10.6.2010

    ha differito al 6.7.2010 il termine di pagamento, con effetto sulla decorrenza della prescrizione; il differimento riguarda tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui coincidente con la scadenza prorogata del pagamento contributivo.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.

  • art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 111 del 2011

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che dal testo emergano ulteriori sviluppi autonomi.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997

    concorre, nel combinato disposto con il d.P.C.M. 10.6.2010, a individuare il dies a quo nel termine prorogato.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 10.6.2010

    stabilisce il differimento del termine di scadenza al 6 luglio 2010.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, e se tale termine è prorogato da una disposizione normativa o regolamentare, il dies a quo si sposta alla nuova scadenza.
  • Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in modo generale per la platea individuata dalla norma, non solo per chi sia poi effettivamente assoggettato a un diverso regime fiscale.
  • Nei contributi dovuti alla Gestione separata, il momento iniziale della prescrizione non coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma con la scadenza del termine di versamento del contributo.
  • Una decisione che faccia decorrere la prescrizione da una data anteriore rispetto alla scadenza prorogata viola la disciplina sulla decorrenza della prescrizione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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