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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2031/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2016 relativo a un immobile ubicato all'interno dell'area interportuale di Nola; la ricorrente contestava che il servizio di raccolta rifiuti non fosse effettivamente svolto nelle aree interportuali e che la disciplina contrattuale/il piano finanziario non comprovasse lo svolgimento del servizio richiesto per la TARI 2016. In primo grado il tributo era stato ridotto dell'85%, ma la Commissione regionale ha riformato accertando lo svolgimento del servizio su strade pubbliche e richiamando il capitolato d'appalto che include le strade di collegamento per interporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta: è stata prodotta solo la cartolina di spedizione e non l'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica a mezzo postale si perfeziona con la consegna e l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149 c.p.c., la cui mancata produzione comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 legge 53/1994

    Disciplina la notificazione a mezzo posta degli atti processuali; la Corte richiede la prova del perfezionamento tramite l'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione). La mancata produzione di tale documento rende inesistente la notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona che ha ricevuto; la sua mancanza impedisce di provare la notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte osserva che, quando la notificazione a mezzo posta risulta inesistente per mancata produzione dell'avviso di ricevimento, non è possibile disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. trattandosi di inesistenza, non di mera nullità.

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1 (nn. 3, 4, 5)

    Norma richiamata dalla ricorrente per dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte tuttavia non è entrata nel merito dei motivi di cassazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio formale della notificazione.

  • art. 1, commi 641, 656, 657, legge 147/2013

    Norme richiamate dalla ricorrente in ordine alla disciplina della TARI e dei criteri di determinazione; la Corte non ha valutato tale doglianza nel merito per inammissibilità procedurale del ricorso.

  • art. 14 dl 201/2011 conv. legge 214/2011

    Norma richiamata dalla ricorrente fra le disposizioni tributarie contestate; non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 59 decreto legislativo 507/1993

    Richiamata come normativa attinente alla tassa sui rifiuti; la Corte non si è pronunciata sul suo contenuto sostanziale nel merito del ricorso.

  • decreto legislativo 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in tema di normativa ambientale/gestione rifiuti; non valutato in sede di cassazione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 8 dl n. 198/2022; artt. 23 comma 8-bis dl n. 137/2020 conv. l. 176/2020; art. 16 comma 1 dl 30/12/2021 n. 228

    Richiami normativi relativi a proroghe e discipline processuali emergenziali; la Corte ha annotato la proroga ma ha comunque celebrato l'udienza secondo il regime ordinario per impossibilità delle parti di fruire del termine per la richiesta di trattazione orale.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012)

    Norma che autorizza la Corte a disporre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per tale addebito al ricorrente.

Massime di principio

  • Se si notifica un ricorso per cassazione a mezzo posta bisogna produrre l'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione) entro l'udienza di discussione: la sola cartolina di spedizione non è sufficiente e la mancata prova comporta l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione.
  • I vizi procedurali relativi alla notificazione possono impedire l'esame nel merito anche di temi importanti (per es. contestazione dello svolgimento del servizio rifiuti in aree interportuali); pertanto la cura formale della notificazione è essenziale per non precludere il giudizio di merito.
  • Quando la notificazione a mezzo posta risulta inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento non è possibile ottenere la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; l'unica possibilità è la rimessione in termini con prova che si sia tempestivamente richiesto il duplicato dell'avviso di ricevimento.
  • In controversie TARI relative ad aree particolari (es. interporti) il giudice di merito valuta la prova dello svolgimento effettivo del servizio e i contenuti contrattuali/piani finanziari; tuttavia tali valutazioni non possono essere esaminate in cassazione se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
  • La Corte può disporre l'addebito di un ulteriore contributo unificato al ricorrente quando ricorrono i presupposti di legge; l'eventuale mancata costituzione della controparte può comportare "nulla per le spese" ma non salva il ricorrente dalle conseguenze procedurali.

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