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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1912/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (8/6/2015 n. 3214/38/2015) che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto gli appelli di Equitalia Sud e dell'Agenzia delle Entrate relativamente a un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella per imposta di registro su una sentenza, per complessivi €631.883,53. Il ricorso articolava sei motivi, tra i quali profili di legittimità della impugnabilità dell'intimazione, presunta nullità e contraddittorietà della motivazione, regolarità delle notifiche (relata e cartella), valutazione dei mezzi di prova e tardività degli appelli incidentali.

La decisione

La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso e ha aderito alla definizione agevolata dei carichi, producendo prova dell'integrale pagamento secondo le modalità comunicate dall'amministrazione. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata e della sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. Le spese giudiziali sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate; non è stato applicato il cosiddetto "doppio contributo unificato", ritenuto non dovuto in caso di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19

    Richiamato nei motivi di impugnazione circa la natura degli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; tuttavia la Corte non è entrata nel merito della questione avendo dichiarato l'estinzione del procedimento per definizione agevolata.

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 46

    Norma evocata dalla ricorrente per chiedere la compensazione delle spese giudiziali; la Corte, tuttavia, ha disposto che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, senza disporre la compensazione richiesta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Richiamato nei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte non ha esaminato i profili di merito alla luce della sopravvenuta estinzione del processo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26

    Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento richiamata nelle censure relative alla regolarità della notifica; la Corte non si è pronunciata sul punto per estinzione del giudizio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, comma 1, lett. e

    Riferimento normativo posto nei motivi in tema di notifiche e irreperibilità; anche su questo profilo non è stata resa decisione di merito a causa dell'estinzione.

  • D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, artt. 6 e 7 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136)

    Norme sulla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione/definizione) su cui la ricorrente ha fatto leva; la Corte ha ritenuto che l'adesione e il pagamento integrale producono la cessazione della materia del contendere, determinando l'estinzione del giudizio.

  • D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6 (conv. dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225)

    Richiamata dalla ricorrente come titolo di adesione alla definizione agevolata; comunque la Corte ha preso atto della definizione agevolata e del pagamento come causa di estinzione.

  • Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 58

    Norma sul "doppio contributo unificato"; la Corte ha stabilito che la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non può essere estesa per analogia; pertanto non è stata imposta nella fattispecie di estinzione per definizione.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Norme in tema di valutazione dei mezzi di prova richiamate nei motivi di cassazione; la Corte non ha esaminato le censure probatorie in ragione dell'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi (adesione e pagamento secondo le regole previste) determina, di norma, la cessazione della materia del contendere e può far dichiarare l'estinzione del giudizio, impedendo la pronuncia sul merito delle questioni dedotte.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, il giudice normalmente non entra nel merito delle questioni processuali e sostanziali inizialmente sollevate (es. regolarità delle notifiche, rilevanza probatoria), salvo eccezioni molto specifiche.
  • Le spese processuali, se non diversamente disposto, restano a carico della parte che le ha anticipate; la compensazione delle spese può essere chiesta ma non è automatica e dipende dalla valutazione del giudice.
  • Il c.d. "doppio contributo unificato" non si applica a vicende concluse con estinzione della materia del contendere dovuta a definizione agevolata; si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • Se si desidera ottenere una pronuncia sul merito (ad esempio per consolidare una tesi interpretativa o per evitare effetti pregiudizievoli futuri), l'adesione a una definizione agevolata che estingue il giudizio impedisce tale pronuncia; valutare con attenzione la scelta tra prosecuzione del giudizio e definizione concordata.
  • Quando si impugnano notifiche/esecuzioni (cartelle, intimazioni), è fondamentale conservare e produrre documentazione probatoria completa (relate, modalità di notifica, comunicazioni dell'ufficio) finché la controversia resta viva: con l'estinzione tali profili rimangono in gran parte inesaminati.

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