Cassazione Civile, Sentenza n. 1912/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (8/6/2015 n. 3214/38/2015) che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto gli appelli di Equitalia Sud e dell'Agenzia delle Entrate relativamente a un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella per imposta di registro su una sentenza, per complessivi €631.883,53. Il ricorso articolava sei motivi, tra i quali profili di legittimità della impugnabilità dell'intimazione, presunta nullità e contraddittorietà della motivazione, regolarità delle notifiche (relata e cartella), valutazione dei mezzi di prova e tardività degli appelli incidentali.
La decisione
La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso e ha aderito alla definizione agevolata dei carichi, producendo prova dell'integrale pagamento secondo le modalità comunicate dall'amministrazione. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata e della sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. Le spese giudiziali sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate; non è stato applicato il cosiddetto "doppio contributo unificato", ritenuto non dovuto in caso di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19
Richiamato nei motivi di impugnazione circa la natura degli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; tuttavia la Corte non è entrata nel merito della questione avendo dichiarato l'estinzione del procedimento per definizione agevolata.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 46
Norma evocata dalla ricorrente per chiedere la compensazione delle spese giudiziali; la Corte, tuttavia, ha disposto che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, senza disporre la compensazione richiesta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Richiamato nei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte non ha esaminato i profili di merito alla luce della sopravvenuta estinzione del processo.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26
Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento richiamata nelle censure relative alla regolarità della notifica; la Corte non si è pronunciata sul punto per estinzione del giudizio.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, comma 1, lett. e
Riferimento normativo posto nei motivi in tema di notifiche e irreperibilità; anche su questo profilo non è stata resa decisione di merito a causa dell'estinzione.
D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, artt. 6 e 7 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136)
Norme sulla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione/definizione) su cui la ricorrente ha fatto leva; la Corte ha ritenuto che l'adesione e il pagamento integrale producono la cessazione della materia del contendere, determinando l'estinzione del giudizio.
D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6 (conv. dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225)
Richiamata dalla ricorrente come titolo di adesione alla definizione agevolata; comunque la Corte ha preso atto della definizione agevolata e del pagamento come causa di estinzione.
Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 58
Norma sul "doppio contributo unificato"; la Corte ha stabilito che la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non può essere estesa per analogia; pertanto non è stata imposta nella fattispecie di estinzione per definizione.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Norme in tema di valutazione dei mezzi di prova richiamate nei motivi di cassazione; la Corte non ha esaminato le censure probatorie in ragione dell'estinzione del processo.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi (adesione e pagamento secondo le regole previste) determina, di norma, la cessazione della materia del contendere e può far dichiarare l'estinzione del giudizio, impedendo la pronuncia sul merito delle questioni dedotte.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, il giudice normalmente non entra nel merito delle questioni processuali e sostanziali inizialmente sollevate (es. regolarità delle notifiche, rilevanza probatoria), salvo eccezioni molto specifiche.
- Le spese processuali, se non diversamente disposto, restano a carico della parte che le ha anticipate; la compensazione delle spese può essere chiesta ma non è automatica e dipende dalla valutazione del giudice.
- Il c.d. "doppio contributo unificato" non si applica a vicende concluse con estinzione della materia del contendere dovuta a definizione agevolata; si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- Se si desidera ottenere una pronuncia sul merito (ad esempio per consolidare una tesi interpretativa o per evitare effetti pregiudizievoli futuri), l'adesione a una definizione agevolata che estingue il giudizio impedisce tale pronuncia; valutare con attenzione la scelta tra prosecuzione del giudizio e definizione concordata.
- Quando si impugnano notifiche/esecuzioni (cartelle, intimazioni), è fondamentale conservare e produrre documentazione probatoria completa (relate, modalità di notifica, comunicazioni dell'ufficio) finché la controversia resta viva: con l'estinzione tali profili rimangono in gran parte inesaminati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1906/2023 del 23/01/2023
- Sentenza civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1907/2023 del 23/01/2023
- Sentenza civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1913/2023 del 23/01/2023
- Sentenza civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1914/2023 del 23/01/2023
- Sentenza civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1915/2023 del 23/01/2023
- Sentenza civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1935/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →