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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1914/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR di Roma che aveva rigettato il loro appello avverso decisione di primo grado relativa alla domanda di revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3 c.p.c. della sentenza che aveva respinto il loro ricorso contro avviso di rettifica del valore catastale e conseguente liquidazione di maggiori imposte (valore rettificato da C 160.000,00 a C 3.853.550,00; imposte C 851.110,33). La revocazione era fondata sul ritrovamento postumo di una perizia di stima (redatta nel 2010, ritrovata tra il 13 e 15 febbraio 2013) che indicava un valore molto inferiore (C 800.000,00). I motivi di cassazione denunciavano: errata applicazione delle norme sulla revocazione (art. 395 nn. 2,3,5 c.p.c. e art.64 D.Lgs. 546/1992), contestata qualificazione della perizia come documento decisivo, e insufficiente/contraddittoria motivazione del giudice di appello nel ritenere la perizia inidonea a sovvertire la decisione impugnata

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che ai fini della revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c. il documento "decisivo" deve essere materiale e preesistere alla sentenza impugnata (solo il suo ritrovamento può intervenire dopo). Documenti formatisi dopo la sentenza non possono costituire base per la revocazione, anche se riferiscono fatti anteriore alla decisione. Inoltre la Corte ha affermato che la perizia stragiudiziale (anche asseverata) costituisce al massimo un indizio e non una prova decisiva ex se, e il suo valore spetta alla valutazione del giudice di merito; pertanto la CTR ha correttamente ritenuto la perizia inidonea a integrare i presupposti di revocazione. Ha anche ritenuto ininfluente l'errato richiamo normativo del giudice di primo grado poiché la diversa qualificazione operata in appello era fondata sulle risultanze processuali. Sono state condannate in via solidale le parti ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della resistente (compensi liquidati in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e accertata la possibile applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002

Norme richiamate

  • art. 395 cod. proc. civ. (nn. 2, 3 e 5)

    "uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"

    La Corte interpreta l'art. 395, n. 3, nel senso che il documento decisivo deve materialmente preesistere alla sentenza che si chiede di revocare; è ammessa la revocazione solo se il documento era già esistito prima o durante il giudizio ma non era disponibile per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Documenti formatisi dopo la sentenza non rientrano nella fattispecie

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte valuta i profili di legittimità denunciati alla luce della giurisprudenza sul requisito del documento decisivo e sulla valutazione probatoria rimessa al giudice di merito

  • art. 64 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamata nei motivi di ricorso in relazione al procedimento tributario; la Corte comunque decide secondo i principi processuali civili sulla revocazione e sulla valutazione delle perizie stragiudiziali nel contenzioso tributario

  • art. 396 e art. 398 cod. proc. civ.

    Richiamati indirettamente per confrontare il termine 'sono stati trovati' e il concetto di recupero; utili a chiarire che la norma sulla revocazione riguarda documenti preesistenti e non fatti o documenti successivi

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in motivazione dei motivi di cassazione (diritto al giusto processo), ma la Corte conferma che il principio non è stato violato dal fatto che l'appello abbia riformulato la motivazione in limiti del devolutum

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c. il documento invocato deve essere materiale e necessariamente preesistere alla sentenza impugnata; il semplice fatto anteriore rappresentato in un documento formato dopo la sentenza non è sufficiente
  • La qualifica di "documento decisivo" richiede che, se il documento fosse stato considerato dal giudice originario, la decisione avrebbe potuto essere diversa; elementi meramente indiziari non soddisfano il requisito
  • Le perizie stragiudiziali o documenti provenienti da terzi costituiscono al più indizi valutabili dal giudice di merito, che non è obbligato ad aderirvi e la loro valutazione è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice
  • La Corte di appello può, entro i limiti del devolutum e senza violare il contraddittorio, sostituire o correggere la motivazione di primo grado se la diversa qualificazione è ancorata alle risultanze processuali
  • Documenti prodotti e valutati favorevolmente in procedimenti separati non acquisiscono automaticamente il carattere di "documento decisivo" per la revocazione di una sentenza già passata in giudicato in un altro procedimento

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