Cassazione Civile, Sentenza n. 1907/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento negativo della demanialità marittima di aree (Fg. 31 particelle n. 543 e 1313 del Comune di Termoli, località Rio Vico) e contestavano la condanna al pagamento, in solido, dell'indennità per occupazione abusiva dal 1989 al 31/10/2013. In sede di appello la Corte di Appello di Campobasso aveva ritenuto demaniale l'area sulla base della delimitazione del 1912, della carta topografica del 1878 e della CTU; i ricorrenti denunciavano, tra l'altro, l'erronea applicazione del comma 2-bis dell'art. 6 d.l. 29/3/2004 n.80 (come modificato dall'art. 1, comma 907, legge 27/12/2017 n.205), vizi di valutazione della CTU e delle carte storiche, violazioni di norme civili e del codice della navigazione e errori nella determinazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi (esaminati congiuntamente), ritenendo che il comma 2-bis dell'art. 6 del d.l. 29/3/2004 n.80, come modificato, abbia efficacia costitutiva e retroattiva nel ridefinire la fascia demaniale marittima sulla base della linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ha inoltre precisato che la delega all'Agenzia del Demanio per l'attuazione amministrativa ha funzione meramente di delimitazione/accertamento e non può modificare la situazione giuridica preesistente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle questioni accolte e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, per riesame conforme ai principi enunciati; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte d'Appello dovrà verificare se le particelle contestate rientrino o meno, secondo la linea catastale alla data indicata, nella fascia demaniale e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
comma 2-bis dell'art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80 (convertito, legge n. 140/2004)
"La fascia demaniale marittima ... è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
La Corte ha ritenuto che la norma svolga funzione costitutiva di 'sdemanializzazione' retroattiva: determina la cessazione della demanialità marittima secondo la linea ricavabile dalle mappe catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il riferimento normativo da applicare per verificare lo status del bene.
art. 1, comma 907, legge 27 dicembre 2017, n. 205
"[sostituisce le parole relative ai comuni interessati indicando i comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e il comune di San Salvo (Chieti)]"
Ha ampliato/ridefinito l'ambito territoriale della disposizione 2-bis includendo il comune di Termoli; la Corte ha considerato tale modifica parte della stessa disciplina costitutiva retroattiva di delimitazione della fascia demaniale.
art. 32 codice della navigazione
La Corte ha richiamato l'art. 32 c.n. per spiegare che il procedimento amministrativo di delimitazione del demanio è finalizzato ad accertare i confini rispetto alle proprietà private e non attribuisce alla pubblica amministrazione poteri discrezionali tali da modificare la situazione giuridica determinata dalla legge.
R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato come riferimento storico per la formazione del catasto edilizio urbano: la retroattività della sdemanializzazione va riferita alla data di formazione del nuovo catasto e alle variazioni catastali risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140/2004.
Massime di principio
- Quando una legge statale individua la linea di demarcazione della fascia demaniale marittima sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione, tale determinazione ha efficacia costitutiva e retroattiva: il regime giuridico del bene va valutato alla stregua di quella linea.
- La delega all'Amministrazione (es. Agenzia del Demanio) per l'attuazione amministrativa della ridefinizione ha funzione meramente delimitativa/accertativa dei confini e non può operare una modifica discrezionale della demanialità stabilita dalla norma primaria.
- In giudizio il tribunale d'appello, una volta che esista una norma di sdemanializzazione di carattere costitutivo e retroattivo, deve verificare se l'immobile ricade entro la nuova linea catastale: in caso affermativo l'area non è demaniale e le pretese risarcitorie dell'Amministrazione possono venir meno.
- Se in Cassazione viene sollevata per la prima volta una questione di diritto (non nuova allegazione di fatto) che incide sull'applicazione di una norma, essa può essere assunta dalla Corte e, se rilevante, comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
- In casi di pluralità di impugnazioni contro la stessa sentenza si applicano i principi processuali sulla riunione dei ricorsi e sulla conversione in ricorso incidentale quando uno dei ricorsi sia stato notificato successivamente ma il processo di impugnazione debba essere unico.
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