Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1906/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna ad arretrare/abbattere parzialmente il proprio fabbricato perché ritenuto costruito su porzioni di suolo comune e su suolo di proprietà esclusiva degli attori. In cassazione la ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità/omissione per non aver la Corte d'appello esaminato e deciso l'eccezione di usucapione sollevata in appello (eccezione riconvenzionale), nonché vizi relativi alla valutazione delle censure critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, alla qualificazione della proprietà esclusiva del muro divisorio (presunzione ai sensi dell'art.881 c.c.), e all'uso delle mappe catastali e degli atti di provenienza nella determinazione della titolarità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione per omesso esame dell'eccezione di usucapione/riconvenzionale) ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione. Gli altri motivi sono stati respinti (alcuni inammissibili per genericità o come sindacato di fatto; altri infondati). La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c. (versione antecedente alla riforma del 1990/1995)

    Nella versione ratione temporis applicabile al giudizio iniziato nel 1980 consentiva la proposizione in appello di eccezioni nuove; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di usucapione dedotta in appello dovesse essere esaminata come eccezione riconvenzionale

  • art. 184 c.p.c. (versione antecedente alla riforma)

    In base alla versione precedente la riforma, le parti potevano produrre nuovi documenti fino alla rimessione della causa al collegio; la censura relativa alla mancata valutazione di documenti depositati è stata però ritenuta generica e inammissibile

  • art. 58 legge n. 69/2009

    Citata nella censura procedurale insieme agli artt.116 e 184 c.p.c.; la Corte ha valutato la doglianza ma l'ha dichiarata inammissibile per genericità

  • art. 116 c.p.c.

    Riferito nella censura sulla valutazione dei mezzi di prova; la Corte ha ritenuto le censure insufficientemente specifiche

  • art. 132 e art.112 c.p.c.

    Invocati con riferimento alla presunta violazione del principio di decisione su tutti i punti della lite e al contraddittorio; le relative censure non hanno retto per genericità o per sindacato del fatto

  • art. 348-ter c.p.c. (ultimo comma)

    Applicata per escludere la censura in cassazione relativa a fatti già decisi con le medesime ragioni in primo grado (c.d. doppia conforme): impedisce la denuncia per cassazione dell'omesso esame quando la decisione di secondo grado è conforme ai fatti valutati in primo grado

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nelle critiche sui motivi di cassazione per vizio di motivazione/omesso esame; la Corte ha ritenuto l'uso di tale rimedio non ammissibile rispetto ad accertamenti di fatto coperti dalla doppia conforme o non adeguatamente specificati

  • art. 881 c.c.

    La presumibile proprietà esclusiva del muro divisorio ai sensi dell'art.881 c.c. opera solo se sussistono determinati indizi (es. pioventi, nicchia) e se i fondi sono omogenei; la Corte di merito ha ritenuto mancanti tali elementi

  • art. 950 c.c.

    Riferito nelle censure sul modo di accertare la proprietà del muro divisorio; la Corte ha ricordato che le risultanze catastali hanno valore solo sussidiario rispetto agli atti di provenienza

  • d.l. 28.10.2010 n.137, art.23, comma 8-bis (conv. dalla legge 18.12.2010 n.176)

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale quando non richiesta dalle parti; nel procedimento la causa è stata trattata in tale forma

  • legge n.353/1990 (riforma processuale)

    Richiamata per delimitare la versione di art.345 c.p.c. applicabile ratione temporis: la riforma ha modificato la possibilità di proporre nuove eccezioni in appello

Massime di principio

  • Se in appello si vuole far valere l'usucapione o altra eccezione riconvenzionale, va esplicitamente dedotta e formulata: il giudice d'appello è tenuto a decidere su eccezioni nuove se il processo è regolato dalla disciplina che le ammette (art.345 c.p.c. nella versione applicabile).
  • Le doglianze in cassazione che riguardano omissioni o mancati esami di documenti o rilievi tecnici devono indicare con precisione quali elementi non sono stati valutati e perché avrebbero mutato il giudizio; la genericità rende il motivo inammissibile.
  • Quando la decisione di secondo grado si fonda sulle stesse valutazioni di fatto del primo grado (doppia conforme), la possibilità di impugnare per omesso esame di fatti decisivi è fortemente limitata dall'art.348-ter c.p.c.
  • Nelle controversie su muri di confine e proprietà dei manufatti, la presunzione di proprietà ai sensi dell'art.881 c.c. non è automatica: contano gli elementi materiali (pioventi, nicchie, omogeneità dei fondi) e gli atti di provenienza prevalgono sulle mappe catastali, che hanno valore sussidiario.
  • Se si contesta una consulenza tecnica d'ufficio, occorre specificare puntualmente le critiche tecniche e i nuovi elementi (relazioni, foto, rilievi) prodotti e indicare perché renderebbero infondata la consulenza; altrimenti la censura può essere dichiarata generica.
  • In processi iniziati prima delle riforme, verificare sempre la normativa processuale applicabile ratione temporis (produttività di nuove eccezioni/documenti in appello), perché le regole successive potrebbero non trovare applicazione.
  • Per ottenere che una Corte d'appello esamini un'eccezione nuova, è utile qualificare chiaramente la deduzione come eccezione riconvenzionale e documentare il possesso/uso esclusivo (testimonianze, titoli, atti di provenienza) già in appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.