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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1913/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava alla cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione all'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzione per l'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive (ai sensi dell'art. 12 della L. 27/12/2002 n. 289). La ricorrente contestava: (i) l'omessa indicazione del giudice munito di giurisdizione nella pronuncia declinatoria; (ii) la qualificazione della controversia come estranea alla giurisdizione tributaria invocando la competenza del giudice tributario sulla base degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 12 L. 27/12/2002 n. 289; (iii) l'omesso esame del merito e la mancata pronuncia sulla spettanza all'agente della riscossione delle somme incassate per il rimborso delle spese esecutive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione nella sentenza declinatoria non comporta nullità ove tale indicazione sia desumibile dalla motivazione e, in ogni caso, non lede il diritto di difesa perché è sempre esperibile il rimedio della denuncia di conflitto negativo di giurisdizione. Quanto ai motivi sostanziali, la Corte ha confermato che le sanzioni irrogate all'agente/concessionario per omissione dei riversamenti disciplinate dal D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 (artt. 46 e ss., in particolare art. 47 e art. 54) attengono all'adempimento di obblighi derivanti dal rapporto concessorio e, pertanto, esulano dalla giurisdizione del giudice tributario e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Di conseguenza il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo; è stata inoltre richiamata la disciplina sul pagamento del contributo unificato a carico del concessionario.

Norme richiamate

  • art. 59, Legge 18 giugno 2009 n. 69

    «1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione»

    La Corte ha osservato che la previsione è adempiuta anche se l'indicazione del giudice munito di giurisdizione è contenuta nella motivazione e non nel dispositivo; la sua violazione non produce nullità automatica e non preclude la denuncia del conflitto negativo di giurisdizione.

  • art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie... nonché le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari...»

    La Corte ricostruisce la giurisprudenza che ha portato alla declaratoria di incostituzionalità parziale (Corte Cost. n.130/2008) della lettura estensiva: dopo la sentenza della Corte Costituzionale, le sanzioni irrogate da uffici finanziari sono di competenza del giudice tributario solo se inerenti a rapporti di natura tributaria.

  • art. 12, Legge 27 dicembre 2002 n. 289

    Riferimento normativo relativo ai rimborsi delle spese delle procedure esecutive; la Corte ha ritenuto che le somme riscosse a titolo di rimborso delle spese esecutive e l'obbligo di riversamento rientrano nel rapporto concessorio disciplinato dal D.Lgs. 112/1999, non nella materia tributaria autonoma.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, artt. 17, 22, 46, 47, 54

    Testo richiamato in più passi (es.: art. 17: disciplina della concessione e remunerazione; art. 22: i termini di riversamento; art. 47: sanzioni per omissione dei riversamenti; art. 54: procedimento sanzionatorio e rimedi)

    La Corte ha interpretato queste disposizioni nel senso che le sanzioni irrogate al concessionario per omissione o ritardo nei riversamenti attengono all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione del servizio di riscossione e quindi rientrano nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 360, cod. proc. civ.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione addotti (vizi di motivazione, violazione di norme e omesso esame); la Corte ha ritenuto i motivi infondati.

  • art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.

    Richiamato come rimedio esperibile dalle parti in caso di conflitto negativo di giurisdizione successivo a pronunce declinatorie non complete: la parte può denunciare il conflitto per ottenere la definizione della competenza.

  • art. 5, Legge 6 dicembre 1971 n. 1034

    Richiamato nella giurisprudenza per la devoluzione delle controversie relative alle concessioni di pubblico servizio alla giurisdizione amministrativa; la Corte utilizza questo criterio per attribuire alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti il rapporto concessorio.

  • art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato in relazione al contributo unificato: il concessionario del servizio di riscossione è tenuto al pagamento del contributo unificato per il ricorso se dovuto, salvo particolari prenotazioni a debito per alcune materie.

Massime di principio

  • Se la sanzione è irrogata ad un concessionario per l'inadempimento di obblighi derivanti dal rapporto di concessione (es. omissione di riversamenti), la controversia tende a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario.
  • La circostanza che l'atto sanzionatorio provenga da un ufficio finanziario non è di per sé sufficiente a far ritenere la materia tributaria: rileva la natura del rapporto (tributario vs. concessorio/privatistico).
  • L'omessa indicazione del giudice munito di giurisdizione in una sentenza declinatoria non determina automaticamente la nullità: è importante verificare se l'indicazione sia ricavabile dalla motivazione e, in ogni caso, restano aperti rimedi processuali (es. denuncia di conflitto negativo).
  • Nelle controversie tra amministrazione concedente e concessionario occorre valutare se la questione richieda un sindacato sulla legittimità dell'azione pubblicistica (giurisdizione amministrativa) o un accertamento di natura fiscale/tributaria (giurisdizione tributaria).
  • Chi agisce in veste di concessionario deve considerare specifici rimedi e procedure previsti dal D.Lgs. 112/1999 (es. definizione agevolata) e che le sanzioni previste per omissione di riversamenti possono prevedere riduzioni in relazione al tempestivo riversamento.
  • In caso di dubbi sulla competenza, valutare la tempestiva denuncia del conflitto negativo di giurisdizione o l'adozione delle azioni previste dalla normativa processuale, poiché la competenza può incidere sulla via di impugnazione e sui termini/processi alternativi di definizione.

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