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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27032/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno 2005 con cui l'Ufficio, applicando il metodo sintetico, aveva rideterminato un maggior reddito imponibile del contribuente sulla base di indici di capacità contributiva relativi al possesso di beni e servizi (residenze, assicurazioni, autoveicoli, imbarcazione) e di un incremento patrimoniale derivante dall'incasso di una caparra confirmatoria per la vendita di un immobile in comproprietà. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR, in riforma, aveva ridotto parzialmente il reddito accertato riconoscendo come giustificata la disponibilità di euro 125.000 derivante dalla caparra, ma mantenendo ulteriori riprese per altri indici di spesa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova della disponibilità finanziaria derivante dalla caparra, da sola sufficiente a coprire il maggior reddito sintetico, avrebbe dovuto essere ritenuta prova contraria idonea a superare la presunzione dell'Ufficio, senza necessità di dimostrare anche il nesso eziologico tra quelle somme e le singole spese contestate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR nella parte in cui ha escluso che l'incasso della caparra, considerato isolatamente, bastasse a giustificare tutte le spese e gli indici di capacità contributiva contestati per il 2005; ha inoltre affermato che, per vincere l'accertamento sintetico, il contribuente non deve provare solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, elementi sintomatici della riferibilità di quelle risorse alle spese contestate. La Corte ha anche osservato che la motivazione della CTR era carente solo in parte, ma tale carenza non incideva sul dispositivo, che restava conforme a diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi 4, 5 e 6; testo vigente ratione temporis

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito; consente la presunzione di reddito sulla base di elementi induttivi e prevede, per il contribuente, la prova contraria mediante dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e della loro idoneità a giustificare le spese contestate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; il contribuente che contrasta l'accertamento sintetico deve fornire una prova documentale idonea a vincere la presunzione fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    consente l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza di somme non imponibili o soggette a ritenuta, ma deve investire anche l'entità di tali somme e la durata del loro possesso, perché solo questi elementi rendono plausibile che esse abbiano effettivamente finanziato le spese contestate.
  • La disponibilità di una somma derivante da caparra confirmatoria o da altra entrata non reddituale non è, di per sé sola, sufficiente a neutralizzare tutti gli indici di capacità contributiva posti a base dell'accertamento sintetico, se non è accompagnata da elementi documentali che ne attestino la concreta riferibilità alle spese oggetto di contestazione.
  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione fiscale solo fornendo una prova documentale idonea a dimostrare non soltanto la provenienza lecita o non imponibile delle risorse, ma anche la loro effettiva disponibilità nel periodo rilevante e la loro concreta attitudine a coprire gli esborsi contestati.
  • La motivazione del giudice di merito può essere integrata in cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., quando il dispositivo sia corretto in diritto, senza che una lacuna argomentativa che non incida sull'esito possa condurre alla cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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