Cassazione Civile, Ordinanza n. 33098/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio Territorio di Bari, in autotutela, ha rettificato il classamento di un'unità immobiliare ubicata in Bari, dichiarata tramite procedura DOCFA come categoria A/2, classe 4, rendita euro 2.161,67, riclassandola in categoria A/7, classe 5, con rendita euro 4.183,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto per difetto di motivazione, ritenendo che l'Ufficio avesse considerato anche l'area pertinenziale scoperta senza spiegare perché avesse disatteso i dati dichiarati dal contribuente e senza indicare gli elementi fattuali rilevanti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 65 d.P.R. 1142/1949, sostenendo che la rendita si determina sulla base della dichiarazione presentata e che la notifica dei dati catastali riconosciuti dall'Ufficio soddisfa l'obbligo motivazionale; 2) violazione dell'art. 1, comma 3, D.M. 701/1994 e dell'art. 7 L. 212/2000, deducendo che nella procedura DOCFA, di natura partecipativa, è sufficiente la motivazione tramite indicazione dei dati catastali, trattandosi di elementi conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente; 3) violazione dell'art. 61 d.P.R. 1142/1949, assumendo che il classamento era stato effettuato sulla base della destinazione ordinaria del bene e delle sue caratteristiche influenti sul reddito, con confronto a livello locale tra immobili omogenei.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Nel caso concreto, la presenza dell'area circostante il fabbricato era incontestata e l'Ufficio non aveva smentito gli elementi fattuali dichiarati, ma li aveva diversamente qualificati ai fini catastali; pertanto l'avviso non era carente di motivazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché esamini gli altri motivi di appello rimasti assorbiti, tra cui la dedotta mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e la correttezza della riclassificazione in A/7.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 65 d.P.R. 1142/1949
È evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la determinazione catastale poggia sulla dichiarazione della parte e sulla comunicazione dei dati riconosciuti dall'Ufficio.
art. 3 r.d.l. n. 652/1939
È richiamato dalla ricorrente come base della determinazione della rendita catastale sulla dichiarazione presentata dalla parte.
art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994
La Corte lo considera nel senso che la procedura DOCFA ha natura fortemente partecipativa e che la motivazione dell'avviso può essere sintetica quando non vi sia disattesa di elementi di fatto dichiarati.
È richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione degli atti tributari; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente perché consente al contribuente di comprendere e contestare la riclassificazione.
art. 61 d.P.R. 1142/1949
È invocato per sostenere che il classamento avviene in base alla destinazione ordinaria del bene e alle caratteristiche che incidono sul reddito.
È richiamato insieme all'art. 7 L. 212/2000 come parametro della motivazione dell'atto amministrativo, ritenuta nel caso sufficiente.
art. 2 D.L. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993
È citato quale fonte della procedura DOCFA richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
È menzionato solo per la modalità di trattazione camerale da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021 conv. in L. n. 15/2022
È menzionato solo per la proroga della trattazione camerale da remoto.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi accertati e della classe attribuita quando l'Ufficio non abbia disatteso gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza rispetto alla rendita proposta dipenda da una diversa valutazione tecnica del bene.
- Se l'Ufficio, nel classamento, non contesta i fatti dichiarati ma li qualifica diversamente sotto il profilo tecnico-catastale, la motivazione dell'atto non richiede un'esposizione analitica ulteriore; tale motivazione è invece necessaria quando l'Amministrazione disattenda specifici elementi fattuali della dichiarazione.
- La sufficienza della motivazione va valutata in funzione della possibilità per il contribuente di comprendere le ragioni del classamento e di esercitare pienamente il diritto di difesa, non già in base a formalismi espositivi.
- Nel giudizio di legittimità, se la decisione di merito ha omesso l'esame di motivi di appello rimasti assorbiti, la cassazione con rinvio consente la riproposizione e la decisione di tali questioni in sede di rinvio senza necessità di coltivarle previamente in cassazione.
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