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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23550/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che il giudizio del Tribunale sarebbe viziato da petizione di principio: il domicilio indicato (abitazione occupata sine titulo dalla convivente) sarebbe in fase di regolarizzazione e sussisterebbero elementi di compatibilità (tra cui positivo giudizio dei servizi sociali e presunti requisiti regionali per l'assegnazione dell'alloggio) che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato nella prospettiva prognostica sulla bontà della prova e sulla prevenzione della recidiva; sono state richiamate norme regionali (art. 22 L.R. Lazio n.1/2020 e art. 53 L.R. Lazio n.27/2006).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la detenzione domiciliare e, più in generale, l'accesso a misure alternative richiedono l'esistenza di un domicilio idoneo; la situazione del Cipriani, risultata dall'indagine UEPE, è carente sotto tale profilo in quanto l'immobile era occupato abusivamente. La Corte ha richiamato il combinato disposto di art. 284, comma 1-ter, c.p.p. e art. 47-ter O.P., che ostano alla concessione di misure domiciliari per chi risiede in immobile occupato abusivamente. Ha inoltre osservato che il Tribunale non poteva considerare acquisita una futura sanatoria della posizione abitativa, sebbene abbia rilevato che l'eventuale regolarizzazione o l'individuazione di diverso domicilio potrebbero consentire istanze future. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    Disciplina le misure alternative alla detenzione, ivi compreso l'affidamento in prova al servizio sociale; la loro concessione dipende anche dall'esistenza di condizioni materiali compatibili (es. domicilio idoneo)

  • art. 47-ter Ordinamento Penitenziario

    Regola la detenzione domiciliare esecutiva; la Corte interpreta il comma 4 in combinato con la norma processuale come preclusiva della misura quando il detenuto risiede in immobile occupato abusivamente

  • art. 284, comma 1-ter, codice di procedura penale

    Introdotto nel 2018 e coordinato con art. 47-ter O.P., rende incompatibile l'esecuzione della detenzione domiciliare in presenza di abitazione occupata senza titolo, rappresentando un requisito ostativo oggettivo

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata in ordine alle conseguenze del rigetto del ricorso in cassazione e all'imputazione delle spese processuali a carico del ricorrente

  • art. 22 L.R. Lazio n. 1 del 2020

    Norma regionale invocata dal ricorrente come possibile fondamento per la regolarizzazione/assegnazione dell'alloggio; la Corte rileva che l'esistenza di procedure regionali in corso non è sufficiente di per sé a rimuovere l'ostacolo previsto dalla normativa penale

  • art. 53 L.R. Lazio n. 27 del 2006

    Ulteriore norma regionale richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti per l'assegnazione di alloggi popolari; la Corte non ne riconosce effetto idoneo a sanare automaticamente l'inidoneità del domicilio ai fini della misura alternativa

Massime di principio

  • La concessione della detenzione domiciliare o altre misure alternative richiede la prova di un domicilio idoneo: l'occupazione abusiva dell'immobile è un ostacolo giuridico che, di norma, impedisce l'ammissione alla misura.
  • La mera esistenza di una procedura di regolarizzazione o di atti amministrativi in corso non presume automaticamente la idoneità del domicilio; il richiedente deve documentare concretamente il diritto o la situazione già acquisita.
  • I rapporti positivi dei servizi sociali (valutazioni favorevoli sul comportamento) sono elementi rilevanti nel giudizio prognostico, ma non prevalgono su un divieto normativo esplicito relativo all'abitazione.
  • Il rigetto dell'istanza per inidoneità del domicilio non esclude la possibilità di riproporre la richiesta se la situazione abitativa viene effettivamente regolarizzata o se si individua un diverso domicilio idoneo.
  • In situazioni analoghe è opportuno produrre documentazione amministrativa e probatoria sullo status dell'immobile (titolarità, provvedimenti di assegnazione o sanatoria, contratti di locazione regolari) prima di proporre istanze per misure domiciliari o affidamento in prova.

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