Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/02/2022 che aveva confermato le condanne emesse con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari (12/06/2020). Le imputazioni principali riguardavano un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), numerosi delitti di detenzione, trasporto e cessione di cocaina, hashish e marijuana (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), il possesso di armi di provenienza delittuosa, e violazioni della misura di prevenzione (art. 75, co. 2 d.lgs. 159/2011). Le difese hanno proposto molteplici censures: carenza o inesistenza della motivazione del giudice di merito; omessa rinnovazione dell'istruttoria (escussione di testi/collaboratori), criticità sull'utilizzabilità delle foto-trappole per violazione della privata dimora, inaffidabilità e mancata corretta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Della Malva, erronea qualificazione dei ruoli (promotore/organizzatore) attribuiti a Raduano, errata applicazione dell'attenuante per lieve entità (art. 74, co. 6 DPR 309/1990), difetto di prova sulla disponibilità della droga/armi e sul carattere di ingente quantità, e erronea applicazione dell'aggravante del numero dei partecipanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: carenza di specificità delle censure (violazione del principio di specificità dell'impugnazione), e tentativo di rivalutazione dei fatti e delle prove (questione di fatto rimessa al giudice di merito). La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e coerente, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, esiti di sequestri, tracciamenti GPS e riscontri oggettivi; ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle foto-trappole in area visibile dall'esterno; ha confermato la possibilità di valutare le intercettazioni come prova diretta in contesto associativo; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'associazione e dei ruoli apicali di Raduano alla luce degli elementi probatori; ha rigettato le doglianze sull'applicazione dell'art. 74, co. 6 (attenuante) perché l'attività risultava organizzata e reiterata; ha ritenuto congrua l'individuazione delle soglie per l'aggravante dell'ingente quantità richiamando i criteri interpretativi di giurisprudenza di legittimità; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi proposti tardivamente. Conseguenza pratica: conferma delle condanne di primo e secondo grado e rigetto dei ricorsi per cassazione.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha ritenuto applicabile la norma nella forma aggravata: l'organizzazione era stabile e operativa su ampia scala, escludendo l'attenuante ex comma 6 quando l'attività è reiterata e caratterizzata da strutturazione e approvvigionamenti rilevanti
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (delitti in materia di stupefacenti)
art. 73, commi 1 e 4, e art. 80, comma 2
Contestate le condotte di trasporto, occultamento, detenzione e cessione di ingenti quantitativi; la Corte ha ritenuto i riscontri probatori (sequestri, intercettazioni, indicazioni collaboratori) idonei a fondare le condanne
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)
art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 legge n. 203/1991)
L'aggravante è stata ritenuta provata ove emergano elementi di forza di intimidazione e di assoggettamento/omertà nel contesto territoriale; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione sulla esistenza di tali effetti
art. 195 cod. proc. pen. (testimonianze indirette)
La sentenza conferma che la doglianza generica sull'applicazione dell'art. 195 è aspecifica se non indicano quale parte della motivazione dipenda da dichiarazioni indirette; inoltre le intercettazioni e dichiarazioni contestuali sono valutabili anche senza i requisiti di corroborazione richiesti per altra tipologia di prove
art. 192 cod. proc. pen. (standard di valutazione delle dichiarazioni)
La Corte ha ritenuto che l'affidabilità del collaboratore sia stata adeguatamente motivata e corroborata da riscontri indipendenti, per cui la censura sulla credibilità è infondata
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)
La rinnovazione di assunzione di prova in appello richiede dimostrazione dell'assoluta necessità; qui la Corte ha ritenuto inesistente tale necessità e la doglianza non specificata è inammissibile
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen. (motivazione sentenza/appello)
art. 125 cod. proc. pen.; art. 546 cod. proc. pen.
I ricorrenti non hanno indicato con specificità i punti decisivi della presunta carenza motivazionale; la Corte richiama l'onere di specificità nell'impugnazione
art. 606 cod. proc. pen. (vizi della motivazione impugnati in Cassazione)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Cassazione richiede che i motivi indichino chiaramente se si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per punti determinati; doglianze generiche sono inammissibili
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione obbligo di soggiorno/sorveglianza speciale)
art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte ha ritenuto provati gli spostamenti fuori dal comune di soggiorno non giustificati, corroborati da GPS e intercettazioni, escludendo la sussistenza della giustificazione invocata dalla difesa
giurisprudenza Sezioni Unite (soglia ingente quantità)
Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012 richiamata nella motivazione
La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali che rapportano la soglia di ingente quantità al principio attivo e ai limiti tabellari; tali criteri sono stati ritenuti applicabili nella determinazione dell'aggravante
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici: vanno indicati i punti precisi della motivazione che si censurano e gli elementi di fatto o di diritto che giustificano la doglianza; doglianze generiche sono dichiarate inammissibili
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del merito o per riequilibrare il compendio probatorio: le questioni fattuali (valutazione di intercettazioni, riscontri, credibilità dei testi) spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
- Le intercettazioni ambientali e telefoniche, e le conversazioni interne al gruppo, costituiscono prova diretta quando riflettono un patrimonio informativo condiviso tra affiliati; non richiedono sempre corroborazioni ex art. 192 cod. proc. pen.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate se adeguatamente valorizzate e corroborate da riscontri oggettivi; contestare la credibilità senza indicare punti di riscontro specifici è insufficiente
- Le videoriprese e foto-trappole collocate in luoghi visibili dall'esterno non costituiscono in automatico violazione della privata dimora e possono essere utilizzate se l'inquadratura riguarda aree esposte e accessibili alla vista pubblica
- L'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1) richiede la dimostrazione non solo di violenza e ritorsioni interne, ma dell'effetto intimidatorio sul contesto sociale e di assoggettamento/omertà nella comunità; elementi indicativi (contesto di terrore, silenzi, controllo territoriale) rafforzano la qualificazione
- L'attenuante per lieve entità (art. 74, co. 6 DPR 309/1990) è esclusa quando l'attività è ripetuta, organizzata e comporta approvvigionamenti e cessioni di quantitativi rilevanti nel tempo
- L'aggravante per ingente quantità va valutata richiamando i criteri giurisprudenziali (rapporti con il principio attivo e limiti tabellari); la semplice contestazione numerica priva di elementi alternativi non è sufficiente per riformare la decisione
- L'inclusione nel computo dei partecipanti per l'aggravante numerica può considerare anche soggetti non ancora definitivamente condannati o coimputati in procedimenti separati se emerga complessivamente il superamento della soglia (dieci o più)
- Motivi nuovi proposti dopo l'inammissibilità delle doglianze originarie sono inammissibili: non possono sanare vizi di specificità originari né dilatare i termini e l'oggetto di impugnazione
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