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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/02/2022 che aveva confermato le condanne emesse con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari (12/06/2020). Le imputazioni principali riguardavano un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), numerosi delitti di detenzione, trasporto e cessione di cocaina, hashish e marijuana (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), il possesso di armi di provenienza delittuosa, e violazioni della misura di prevenzione (art. 75, co. 2 d.lgs. 159/2011). Le difese hanno proposto molteplici censures: carenza o inesistenza della motivazione del giudice di merito; omessa rinnovazione dell'istruttoria (escussione di testi/collaboratori), criticità sull'utilizzabilità delle foto-trappole per violazione della privata dimora, inaffidabilità e mancata corretta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Della Malva, erronea qualificazione dei ruoli (promotore/organizzatore) attribuiti a Raduano, errata applicazione dell'attenuante per lieve entità (art. 74, co. 6 DPR 309/1990), difetto di prova sulla disponibilità della droga/armi e sul carattere di ingente quantità, e erronea applicazione dell'aggravante del numero dei partecipanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: carenza di specificità delle censure (violazione del principio di specificità dell'impugnazione), e tentativo di rivalutazione dei fatti e delle prove (questione di fatto rimessa al giudice di merito). La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e coerente, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, esiti di sequestri, tracciamenti GPS e riscontri oggettivi; ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle foto-trappole in area visibile dall'esterno; ha confermato la possibilità di valutare le intercettazioni come prova diretta in contesto associativo; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'associazione e dei ruoli apicali di Raduano alla luce degli elementi probatori; ha rigettato le doglianze sull'applicazione dell'art. 74, co. 6 (attenuante) perché l'attività risultava organizzata e reiterata; ha ritenuto congrua l'individuazione delle soglie per l'aggravante dell'ingente quantità richiamando i criteri interpretativi di giurisprudenza di legittimità; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi proposti tardivamente. Conseguenza pratica: conferma delle condanne di primo e secondo grado e rigetto dei ricorsi per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma nella forma aggravata: l'organizzazione era stabile e operativa su ampia scala, escludendo l'attenuante ex comma 6 quando l'attività è reiterata e caratterizzata da strutturazione e approvvigionamenti rilevanti

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (delitti in materia di stupefacenti)

    art. 73, commi 1 e 4, e art. 80, comma 2

    Contestate le condotte di trasporto, occultamento, detenzione e cessione di ingenti quantitativi; la Corte ha ritenuto i riscontri probatori (sequestri, intercettazioni, indicazioni collaboratori) idonei a fondare le condanne

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)

    art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 legge n. 203/1991)

    L'aggravante è stata ritenuta provata ove emergano elementi di forza di intimidazione e di assoggettamento/omertà nel contesto territoriale; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione sulla esistenza di tali effetti

  • art. 195 cod. proc. pen. (testimonianze indirette)

    La sentenza conferma che la doglianza generica sull'applicazione dell'art. 195 è aspecifica se non indicano quale parte della motivazione dipenda da dichiarazioni indirette; inoltre le intercettazioni e dichiarazioni contestuali sono valutabili anche senza i requisiti di corroborazione richiesti per altra tipologia di prove

  • art. 192 cod. proc. pen. (standard di valutazione delle dichiarazioni)

    La Corte ha ritenuto che l'affidabilità del collaboratore sia stata adeguatamente motivata e corroborata da riscontri indipendenti, per cui la censura sulla credibilità è infondata

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    La rinnovazione di assunzione di prova in appello richiede dimostrazione dell'assoluta necessità; qui la Corte ha ritenuto inesistente tale necessità e la doglianza non specificata è inammissibile

  • art. 125 e art. 546 cod. proc. pen. (motivazione sentenza/appello)

    art. 125 cod. proc. pen.; art. 546 cod. proc. pen.

    I ricorrenti non hanno indicato con specificità i punti decisivi della presunta carenza motivazionale; la Corte richiama l'onere di specificità nell'impugnazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (vizi della motivazione impugnati in Cassazione)

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Cassazione richiede che i motivi indichino chiaramente se si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per punti determinati; doglianze generiche sono inammissibili

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione obbligo di soggiorno/sorveglianza speciale)

    art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ritenuto provati gli spostamenti fuori dal comune di soggiorno non giustificati, corroborati da GPS e intercettazioni, escludendo la sussistenza della giustificazione invocata dalla difesa

  • giurisprudenza Sezioni Unite (soglia ingente quantità)

    Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012 richiamata nella motivazione

    La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali che rapportano la soglia di ingente quantità al principio attivo e ai limiti tabellari; tali criteri sono stati ritenuti applicabili nella determinazione dell'aggravante

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici: vanno indicati i punti precisi della motivazione che si censurano e gli elementi di fatto o di diritto che giustificano la doglianza; doglianze generiche sono dichiarate inammissibili
  • La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del merito o per riequilibrare il compendio probatorio: le questioni fattuali (valutazione di intercettazioni, riscontri, credibilità dei testi) spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Le intercettazioni ambientali e telefoniche, e le conversazioni interne al gruppo, costituiscono prova diretta quando riflettono un patrimonio informativo condiviso tra affiliati; non richiedono sempre corroborazioni ex art. 192 cod. proc. pen.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate se adeguatamente valorizzate e corroborate da riscontri oggettivi; contestare la credibilità senza indicare punti di riscontro specifici è insufficiente
  • Le videoriprese e foto-trappole collocate in luoghi visibili dall'esterno non costituiscono in automatico violazione della privata dimora e possono essere utilizzate se l'inquadratura riguarda aree esposte e accessibili alla vista pubblica
  • L'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1) richiede la dimostrazione non solo di violenza e ritorsioni interne, ma dell'effetto intimidatorio sul contesto sociale e di assoggettamento/omertà nella comunità; elementi indicativi (contesto di terrore, silenzi, controllo territoriale) rafforzano la qualificazione
  • L'attenuante per lieve entità (art. 74, co. 6 DPR 309/1990) è esclusa quando l'attività è ripetuta, organizzata e comporta approvvigionamenti e cessioni di quantitativi rilevanti nel tempo
  • L'aggravante per ingente quantità va valutata richiamando i criteri giurisprudenziali (rapporti con il principio attivo e limiti tabellari); la semplice contestazione numerica priva di elementi alternativi non è sufficiente per riformare la decisione
  • L'inclusione nel computo dei partecipanti per l'aggravante numerica può considerare anche soggetti non ancora definitivamente condannati o coimputati in procedimenti separati se emerga complessivamente il superamento della soglia (dieci o più)
  • Motivi nuovi proposti dopo l'inammissibilità delle doglianze originarie sono inammissibili: non possono sanare vizi di specificità originari né dilatare i termini e l'oggetto di impugnazione

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