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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23523/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello sostenendo: 1) estinzione del reato per prescrizione; 2) violazione della legge penale e vizio di motivazione per aver escluso la detenzione per uso personale, contestando la quantificazione dello stupefacente e l'errata valorizzazione dei rametti delle piante; 3) vizio nella valutazione indiziaria perché la corte avrebbe dato rilevanza al solo dato ponderale omettendo di considerare parametri indicati dalla giurisprudenza (assenza di strumenti per lo spaccio, denaro, modalità di occultamento, esiguità delle piante, caratteristiche rudimentali); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi di diritto: il dato ponderale da solo non è decisivo ma qui risultava ricavabile un quantitativo consistente (oltre 700 dosi) e vi erano elementi oggettivi indizianti la destinazione allo spaccio (confezionamento in 23 involucri, attrezzature per coltivazione non rudimentali: serra, lampada alogena, deumidificatore, ventilatori, aspiratore) e un rilevante principio attivo anche dalle piante (quasi 400 dosi), pertanto è stata esclusa la coltivazione domestica. La Corte ha inoltre ritenuto non censurabile il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato sulla base della personalità e dei precedenti degli imputati, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 62 n.4 per preclusione processuale (motivo non dedotto in appello). Per esito ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma incriminatrice contestata (detenzione e coltivazione di stupefacenti a fini di spaccio); la Corte conferma la condanna in base a questa fattispecie

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 1-bis, lett. a)

    I limiti tabellari di riferimento non operano come presunzione assoluta: il superamento del limite acquista valore indiziario crescente ma va valutato congiuntamente ad altri elementi

  • Decreto ministeriale 11 aprile 2006

    quantità massima detenibile: 0,5 gr. di principio attivo = 20 dosi medie singole

    Parametro di riferimento per valutare la significatività quantitativa; la Corte d'appello ha confrontato il quantitativo rinvenuto con tale parametro per evidenziare la sussistenza di elementi indiziari di spaccio

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile per preclusione processuale e comunque non motivata in appello

  • Codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi rilevabili per riconoscere le attenuanti generiche; la Corte d'appello ha valutato negativamente la richiesta attenuante dando motivazione non contraddittoria e insindacabile in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Preclusione delle censure in cassazione che non siano state adeguatamente dedotte in appello; motivo relativo all'art. 62 n.4 è stato escluso per mancata deduzione in sede di gravame

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha disposto l'ammenda di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso e per la applicazione equilibrata delle sanzioni pecuniarie

  • Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)

    Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020

    Principio che la coltivazione domestica, con tecniche rudimentali e scarso numero di piante finalizzate esclusivamente all'uso personale, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti; va valutato l'eventuale nesso con il mercato illegale

  • Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 (Salaman) e altre pronunce

    Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009

    Consolidato orientamento secondo cui il solo dato ponderale non determina di per sé la destinazione allo spaccio: è necessaria valutazione complessiva degli ulteriori parametri investigativi

Massime di principio

  • Il mero superamento dei limiti tabellari/quantitativi non basta a provare lo spaccio: il giudice deve valutare globalmente anche confezionamento, strumenti, modalità di occultamento, presenza di denaro e la contestuale situazione fattuale
  • La coltivazione domestica può escludere la rilevanza penale se è dimostrata la natura rudimentale, lo scarso numero di piante e il chiaro rapporto con l'uso personale; presenza di attrezzature e produzione significativa orientano verso la finalità di spaccio
  • La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito salvo vizio logico o travisamento documentato: censure generiche o ripetitive sono inammissibili
  • Motivi non allegati o non debitamente contestati in appello risultano preclusi in cassazione (art. 606 c.p.p.): occorre specificità nel ricorso per non incorrere in inammissibilità
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione dei fatti e dei profili di personalità positivi; se la richiesta è generica, il giudice può negare l'attenuante richiamando l'assenza di elementi positivi
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice può condannare alle spese e disporre il versamento alla cassa delle ammende salvo elementi che dimostrino colpa nella proposizione dell'impugnazione

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