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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23524/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per detenzione illecita di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Il ricorrente deduceva: (i) insufficienza probatoria e vizio di motivazione nel ritenere la detenzione a fini di spaccio, lamentando l'assenza di analisi sulle sostanze e quindi la mancata prova del principio attivo e del superamento delle quantità massime detenibili; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata indicazione degli elementi usati per determinare la pena (artt. 132 e 133 c.p.); (iii) mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, in parte preclusi perché sollevati per la prima volta in cassazione e disconnessi dagli elementi su cui si era basata la decisione di merito. Sul punto rilevante del principio attivo, la Corte ha ricordato che il primo grado aveva attestato l'accertamento tecnico e il superamento delle quantità massime detenibili, accertamento non censurato in appello; pertanto la doglianza sollevata solo in cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito circa la destinazione a spaccio svolte sulla base del complesso indiziario (più confezioni, altre dosi suddivise in casa, oltre 10 g di marijuana, bilancino di precisione, grinder, bustine) e ha dichiarato corretta la valutazione sull'insussistenza delle attenuanti generiche e della particolare tenuità. Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma che sanziona la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base dell'accertamento di merito relativo alla detenzione di marijuana e hashish.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 1-bis, lett. a)

    Riferimento ai limiti tabellari quantitativi: la Corte richiama il principio che il mero superamento del dato ponderale non determina automaticamente la destinazione a spaccio, dovendo il giudice valutare globalmente tutte le circostanze.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 3

    Norma sulla preclusione di dedurre per la prima volta in cassazione questioni non sollevate in grado di appello; la Corte l'ha applicata per escludere la censura sull'assenza di analisi del principio attivo sollevata solo in cassazione.

  • cod. pen., art. 132

    Principi generali di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente, quando la pena è sotto la media edittale, il richiamo al criterio di adeguatezza senza una motivazione ultra-dettagliata.

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti: la Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede specifici elementi positivi e che il diniego è motivato quando manca l'indicazione d'elementi concreti a favore.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento e che l'assenza di anche un solo presupposto rilevante può giustificare l'esclusione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Disciplina delle spese e delle ammende: applicata per imporre il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o probatorie non trattate nel giudizio di appello; tali questioni sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il superamento dei limiti quantitativi indicati nelle tabelle non determina automaticamente la destinazione a fini di spaccio: il giudice valuta globalmente elementi quantitativi e qualitativi (numero e confezionamento delle dosi, strumenti di pesatura, presenza di materiale per il confezionamento, diverse tipologie di droga, contesto trovato in casa).
  • La Corte di cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo per vizi di logicità, contraddittorietà o manifesta illogicità; le valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove spettano al giudice del merito.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario indicare concretamente gli elementi che giustificano la mitigazione; il semplice richiamo generico non è sufficiente.
  • L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione che valuti la gravità e l'offensività dell'azione: l'assenza di uno dei presupposti richiesti può legittimamente escludere l'applicazione.
  • Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, la motivazione su adeguatezza della pena può essere più sintetica, purché emerga il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Testo integrale

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