Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 1/2020

Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Lazio introduce misure per attrarre investimenti, semplificare procedimenti urbanistici, paesaggistici, ambientali e agricoli, e intervenire in materia di cultura, sport, sociale, sanità, agricoltura ed energia. Molte disposizioni operano su termini e procedure 2020-2021/2022; alcune parti risultano poi abrogate o dichiarate illegittime.

Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione amministrativa e interventi settoriali della Regione Lazio

Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione e gli interventi settoriali della Regione Lazio

La legge interviene su numerosi settori dell’ordinamento regionale laziale, con un impianto fortemente orientato alla semplificazione amministrativa, al sostegno agli investimenti e al riordino di procedure e competenze in materia urbanistica, agricola, ambientale, culturale, sociale e sanitaria.

Sviluppo economico e attrattività territoriale degli investimenti

Il Consorzio unico per lo sviluppo industriale collabora con la Regione per l’attrazione di investimenti e può svolgere una pluralità di funzioni a supporto del sistema produttivo: ricerca di investitori, promozione internazionale, gestione di progetti di innovazione industriale, supporto come punto unico di contatto, realizzazione di infrastrutture a servizio delle imprese, diffusione della connettività, promozione delle APEA, supporto alle imprese nei bandi e gestione di incentivi sulla base di piani triennali approvati dalla Giunta.

Il Consorzio può operare anche fuori dal proprio territorio mediante accordi con Regione e comuni, può essere stazione appaltante per lavori nel proprio ambito territoriale e trasmette ogni anno un rapporto alle commissioni consiliari competenti.

Assetto del Consorzio unico industriale

La legge modifica la disciplina del Consorzio unico già prevista dalla normativa regionale precedente, precisandone la struttura degli organi, la durata quadriennale, il meccanismo di rinnovo, la rappresentanza territoriale e la composizione di assemblea, presidente, consiglio di amministrazione e collegio sindacale. In fase di prima applicazione, il piano regolatore del Consorzio è formato dai piani regolatori territoriali dei consorzi aderenti vigenti alla data di costituzione.

Sono previste inoltre regole speciali per l’ampliamento del perimetro del Consorzio, con approvazione regionale di modifiche riferite ad aree contigue classificate come zone D, e, su richiesta dei comuni, anche per aree con edifici o impianti dismessi ricadenti nelle stesse zone.

Semplificazione in materia urbanistico-edilizia e di vigilanza

La legge modifica la disciplina regionale sulla vigilanza urbanistico-edilizia per razionalizzare indagini, segnalazioni e poteri sostitutivi. La Regione concentra l’azione sulle situazioni di maggiore gravità per paesaggio, aree vincolate e assetto urbanistico-edilizio, anche se non inserite negli elenchi degli abusi edilizi. Sono ridefiniti anche il regime delle sanzioni pecuniarie e i criteri di nomina e disciplina dell’albo dei commissari ad acta.

Paesaggio e deleghe ai comuni

La Regione delega ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente varie funzioni di accertamento di compatibilità paesaggistica, comprese le ipotesi di autorizzazione postuma per vincolo sopravvenuto e gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla normativa regionale. Gli importi delle sanzioni sono attribuiti ai comuni e destinati in quota minima del 25% a tutela e riqualificazione ambientale e paesaggistica. Sono previste anche regole finanziarie dedicate e una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati, che restano di competenza regionale.

Valutazione ambientale strategica

La delega ai comuni delle funzioni in materia di VAS riguarda solo piani e programmi attuativi di competenza comunale e modifiche conseguenti ad autorizzazioni di opere singole che producono effetto di variante. La delega è subordinata alla separazione tra autorità competente e procedente, a un adeguato grado di autonomia e a competenze tecniche e amministrative sufficienti. Un regolamento regionale, da adottare entro 60 giorni, disciplina requisiti, controlli, oneri istruttori e criteri di adeguatezza; la delega diventa efficace solo con l’entrata in vigore del regolamento.

Varianti urbanistiche, piani attuativi e poteri sostitutivi

La legge semplifica l’approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi, ampliando i casi in cui è possibile applicare procedure accelerate e fissando termini più stringenti per l’istruttoria regionale e per l’approvazione comunale. È prevista una disciplina puntuale del potere sostitutivo regionale in caso di inerzia comunale, con diffida, termine di 15 giorni, nomina del commissario ad acta e termine finale di 30 giorni per la conclusione.

Per alcune varianti di limitata estensione, per correzione di errori materiali, per redistribuzioni interne di servizi e verde, per modifiche del tipo di intervento sul patrimonio esistente e per altri casi tipizzati, la procedura è semplificata e deve concludersi entro 120 giorni. È inoltre disciplinata la localizzazione di varianti in zona agricola e l’esclusione di specifici pareri o della VAS nei soli casi previsti.

Istruttoria regionale degli strumenti urbanistici

Per i piani regolatori generali, loro varianti e piani attuativi, la Regione può chiedere integrazioni documentali entro 60 giorni quando riscontri irregolarità formali o procedurali; il piano è restituito per improcedibilità se le carenze non sono sanabili o se il comune non provvede nei termini. Viene inoltre previsto un elenco regionale della documentazione necessaria all’istruttoria.

Concessioni demaniali e riordino delle funzioni sui beni regionali

La legge dispone una ricognizione delle concessioni su beni demaniali e patrimoniali regionali e prevede successivi regolamenti per riordinare uffici, criteri dei canoni e indennità di occupazione. Sono modificate anche disposizioni relative a fasce frangivento in Agro pontino, aree golenali di Fiumicino e concessioni marittime e lacuali, con trasferimento di funzioni ai comuni e stanziamenti dedicati. Alcune disposizioni di questo blocco operano dal 30 giugno 2020.

Agricoltura: sistema autorizzativo, anagrafe e diversificazione

La legge istituisce un sistema autorizzativo per l’agricoltura presso la direzione regionale e le aree decentrate, per coordinare comunicazioni, segnalazioni e autorizzazioni relative alle attività rurali aziendali. Il sistema supporta i SUAA e può operare anche come amministrazione procedente tramite accordi. Sono previste linee guida regionali, modulistica standardizzata, conferenze di servizi obbligatorie quando servano più atti di assenso, un rappresentante unico regionale e il divieto di aggravio del procedimento.

La disciplina prevede anche un’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio, alimentata dai SUAP o dal sistema autorizzativo, con aggiornamento regolamentare entro 90 giorni. Sono introdotte regole su enoturismo e olioturismo, sulla prevalenza delle attività multifunzionali, sui controlli e sulle modalità di connessione tra attività agricole e attività complementari.

Interventi in zona agricola e PUA

La legge interviene profondamente sulla disciplina degli annessi agricoli, della superficie aziendale asservita, dei fabbricati aziendali e dei piani di utilizzazione aziendale. Sono distinti annessi tamponati, stamponati, produttivi e misti; sono definiti limiti di lotto, altezze, rapporti di copertura e casi in cui è necessario il PUA, anche tramite procedimento unico SUAP. Sono inoltre previsti obblighi di trasmissione dei dati alla Regione e un registro regionale delle trasformazioni in zona agricola.

Ambiente, raccolta funghi, rifiuti, cave e foreste

La legge modifica la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei, introducendo titolo formativo, contributi annuali, autorizzazioni straordinarie giornaliere e giorni settimanali di raccolta stabiliti con provvedimento regionale. Vengono altresì aggiornate le norme su aree protette, fauna selvatica, caccia, foreste e gestione forestale sostenibile.

In materia di rifiuti, viene vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, salvo previsione espressa del piano regionale, e si chiarisce la disciplina autorizzatoria degli impianti ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006. In materia estrattiva si rafforza il collegamento con la compatibilità paesaggistica e si modificano i termini di aggiornamento di alcuni atti pianificatori.

Energia e comunità energetiche

La legge disciplina le comunità energetiche regionali come soggetti senza scopo di lucro promossi da comuni, unioni di comuni o associazioni di cittadini, con finalità di autoconsumo e produzione da fonti rinnovabili. È previsto un regolamento entro 120 giorni, un sostegno finanziario annuale 2020-2022 e un monitoraggio consiliare con relazione periodica della Giunta.

La legge introduce anche una disciplina per la localizzazione degli impianti fotovoltaici in zona agricola: fino all’entrata in vigore del piano energetico regionale, i comuni individuano aree idonee entro il limite massimo del 3% delle zone E.

Cultura, sport e partecipazione

In materia culturale, la legge istituisce i Piani integrati della cultura come strumento della programmazione triennale regionale e modifica la disciplina di spettacolo dal vivo e promozione culturale, con attenzione alla rete teatrale e alle aree interne e montane.

In materia sportiva, ridefinisce i buoni sport per famiglie in difficoltà economica, con limiti ISEE, età dei beneficiari e criteri di attuazione rimessi a deliberazione regionale. Sono previsti anche interventi per la pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e per l’organizzazione di iniziative di rilevanza nazionale e internazionale.

Giovani generazioni e partecipazione istituzionale

La legge aggiorna la disciplina sulla partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale, sostituendo i riferimenti ai soli bambini e ragazzi con formule inclusive, introducendo i consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini, l’elenco regionale dei consigli e nuove forme di coordinamento con gli enti territoriali di area vasta.

Servizi sociali, disabilità e interventi sanitari

La legge contiene numerose misure di rafforzamento e razionalizzazione dei servizi sociali, comprese regole sugli uffici di piano, sulla rendicontazione dei distretti sociosanitari, sulle risorse per piccoli comuni, sulle RSA e sui servizi per disabilità e reintegrazione sociale. Prevede inoltre il sostegno alla tiflodidattica, alla banca del latte umano donato, alla ricostruzione mammaria immediata, alla costituzione di parte civile degli enti del servizio sanitario e a varie iniziative di inclusione e sostegno alle famiglie.

Edilizia residenziale pubblica, abitativa e agevolata

La legge interviene in modo molto esteso sull’edilizia residenziale pubblica e agevolata: istituisce un fondo rotativo per completare programmi di edilizia agevolata, disciplina la regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi ERP in presenza di requisiti, introduce regole su ampliamento dei nuclei familiari, piani di vendita, mobilità abitativa, canoni, indennità e procedure di riequilibrio territoriale. Sono inoltre previste norme per le residenze degli studenti universitari fuori sede, per l’emergenza abitativa e per l’acquisto o l’alienazione di immobili da parte di ATER e ASP.

Pubblica amministrazione, personale e trasparenza

Sono introdotte disposizioni sull’equilibrio di genere nelle nomine regionali, sull’accesso alla qualifica dirigenziale unica e sull’individuazione di posizioni equivalenti ai fini della trasparenza. La legge disciplina anche mobilità e ricollocazione del personale di società regionali in controllo pubblico, con particolare riferimento a Lazio Ambiente S.p.A., e alcune misure organizzative per gli uffici regionali.

Fondazioni e partecipazioni regionali

La legge prevedeva originariamente la partecipazione della Regione alla Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti” e ad altre fondazioni, oltre alla Fondazione istituzionale della Gazzetta Amministrativa e alla Fondazione Vulci. Tali disposizioni, per la parte relativa alla Fondazione “Tevere per Tutti”, risultano oggi abrogate e dunque non operative. Restano rilevanti, per le altre fondazioni, le disposizioni organizzative e finanziarie eventualmente ancora vigenti se non abrogate da norme successive.

Disposizioni finali, abrogazioni e decorrenze

La legge contiene molte abrogazioni e rinvii a norme successive. Alcune disposizioni risultano oggi non più applicabili per abrogazione espressa, per sopravvenuta disciplina o per dichiarazione di illegittimità costituzionale. In particolare, è abrogata la disciplina della Fondazione “Tevere per Tutti”; è inoltre presente un articolo espressamente dedicato all’entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Osservazioni sulla vigenza attuale

Il testo è un consolidato multivigente con molte modifiche successive, abrogazioni e alcune norme dichiarate costituzionalmente illegittime. Nel complesso, la legge mantiene interesse pratico soprattutto per le parti ancora vigenti su urbanistica, agricoltura, energia, servizi sociali, ERP e alcuni profili organizzativi regionali; tuttavia è in parte depotenziata da interventi successivi e da riferimenti temporali ormai conclusi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.