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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23522/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per violazioni della disciplina delle accise (trasporto e sottrazione al pagamento dell'accisa). Le doglianze principali sono: carenza e illogicità della motivazione circa il concorso di persone (soprattutto per Ciliento), mancata acquisizione/valutazione degli accertamenti quantitativi e qualitativi sul liquido sequestrato (assenza/insufficienza di perizia e assenza del referto del laboratorio delle Dogane), richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per eseguire perizia comparativa, e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti/particolare tenuità o riduzione della pena. Inoltre le difese hanno eccepito la prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo al concorso per Antonio Ciliento ma ha rilevato che i reati contestati si sono estinti per prescrizione (termine di estinzione decorso il 17/01/2022). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Quanto alle misure patrimoniali, la Corte ha confermato la permanenza della confisca dei prodotti petroliferi e di quanto già definitivamente accertato in primo grado, rilevando che la confisca obbligatoria può rimanere anche se il reato è estinto per prescrizione, quando sussistono accertamenti definitivi e la confisca è prevista dalla normativa. Non è stata dunque riesaminata la fondatezza piena delle questioni probatorie sulla qualità/quantità del prodotto a causa della declaratoria di estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - art. 40, comma 1, lett. b)

    Norma base del reato contestato (violazioni in materia di accise e sottrazione al pagamento dell'accisa). La Corte ritiene applicabile la fattispecie anche al prodotto qualificato come olio minerale destinabile a combustione (riscaldamento) e al tentativo, e conferma che il reato è perseguibile nelle forme prospettate.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - art. 40, comma 6 (riferimento al limite 100 kg)

    La Corte chiarisce che il limite dei 100 kg previsto dal comma 6 si riferisce esclusivamente alla lettera c) dello stesso comma (violazioni diverse) e non si applica alla fattispecie valutata nel caso di specie; pertanto non opera l'attenuazione automatica in caso di quantità inferiori.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - art. 44

    Prevede la confisca dei prodotti e mezzi utilizzati per le violazioni delle accise. La Corte conferma che la confisca obbligatoria può essere mantenuta anche se il reato si estingue per prescrizione, purché sussistano accertamenti verificati in sede di merito.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995 - art. 21

    Individua tra i prodotti sottoposti ad accisa gli olii minerali destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento; la Corte lo utilizza per ricondurre il prodotto sequestrato nell'ambito della disciplina delle accise.

  • art. 301 d.P.R. n. 43/1973

    Norma che prevede la confisca nei casi di contrabbando; richiamata per confermare la legittimità della confisca degli strumenti e del prodotto collegati al reato.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Consente la conferma di misure di sicurezza patrimoniali in sede di cassazione; la Corte lo invoca per giustificare la conferma della confisca anche dopo l'annullamento per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce la declaratoria di proscioglimento per estinzione del reato; la Corte sottolinea che, se il reato è estinto, non è possibile riesaminare i vizi di motivazione nel merito che imporrebbero rinvio, e perciò annulla senza rinvio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova e sulla motivazione; invocata dalle difese per censurare la valutazione probatoria della Corte di appello (presenza, collegamento materiale con il mezzo, ecc.). La Cassazione ha ritenuto fondato il vizio motivazionale relativo al concorso per Ciliento, ma la prescrizione ha reso inoperante il riesame.

  • art. 507, 603 e 606 cod. proc. pen.

    Richiamate nelle censure sulla necessità e sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (perizia) e sui vizi di motivazione/violazione di legge nelle decisioni di appello; la Corte valuta l'ammissibilità e il merito delle eccezioni ma conclude per l'estinzione per prescrizione.

  • art. 61 d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato dalle difese per limitare la responsabilità in relazione a quantitativi; la Corte precisa che l'art. 61 si applica ad altre imposte indirette e non riduce il campo di applicazione del titolo relativo alle accise (titolo I).

  • art. 133 e art. 62-bis cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena; le difese avevano contestato la mancata concessione delle attenuanti e la riduzione al minimo edittale; la Corte ha ritenuto le osservazioni non decisorie alla luce della dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato nelle memorie per l'applicazione delle modifiche normative in tema di pene e circostanze attenuanti; la Corte non ha proceduto ad un pieno esame sostanziale per effetto della prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di Cassazione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato: il processo di merito non viene riaperto e non si procede a un nuovo esame del merito.
  • La confisca obbligatoria dei prodotti/mezzi connessi a reati doganali o di accisa può essere confermata anche quando il reato si estingue per prescrizione, se sussistono accertamenti definitivi in merito o condanne definitive di altri soggetti coinvolti.
  • Quando la natura e la quantità del materiale contestato sono decisive per la configurazione del reato, è essenziale acquisire prove tecniche chiare (perizie, esiti del laboratorio competente, es. Laboratorio delle Dogane); l'assenza o l'incompletezza di tali accertamenti costituisce motivo di impugnazione rilevante.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per eseguire perizia deve essere adeguatamente motivata e, se ritenuta necessaria, il giudice deve valutarla e motivare l'eventuale rigetto; il difetto motivazionale su questo punto può essere censurato in Cassazione.
  • Le soglie quantitative previste da alcune norme (es. 100 kg) possono applicarsi solo ai casi espressamente indicati dalla legge: occorre verificare la corrispondenza letterale e sistematica della norma invocata con la fattispecie contestata.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o della particolare tenuità, il difensore deve produrre e sollevare argomentazioni concrete e il giudice deve motivare puntualmente l'accoglimento o il rigetto; un generico richiamo alla sentenza di primo grado non è generalmente sufficiente.

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