Cassazione Penale, Sentenza n. 23514/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali. 1) Vizio motivazionale rispetto all'elemento oggettivo: si sosteneva che il testimone De Sio non aveva riferito sull'episodio del 20 aprile 2012 (unico fatto non prescritto) e che il primo giudice aveva illegittimamente trasferito la prova richiamando sopralluoghi e condotte dei mesi successivi (maggio e giugno 2012) non pertinenti, creando un vuoto e una contraddittorietà motivazionale, anche con riferimento all'affermazione di una continuazione di attività estrattiva che alla data non sussisteva. 2) Vizio motivazionale rispetto all'elemento soggettivo: si contestava che la corte avesse fondato il dolo sulla presunta autorizzazione del Mazzei alla prosecuzione dell'attività estrattiva, autorizzazione che non si era concretamente tradotta in attività, per cui sarebbe venuto meno il presupposto della consapevolezza richiesto per il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito motivazione non illogica nel ricostruire la responsabilità di Mazzei per il fatto del 20 aprile 2012, richiamando la rottura violenta dei sigilli, le modifiche allo stato dei luoghi e la ripetitività di analoghe precedenti violazioni attribuite all'imputato. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non può rivedere gli accertamenti di fatto del giudice del merito. In ordine all'elemento soggettivo, la Corte ha confermato che il reato di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) si integra con il dolo generico e che la disponibilità dei luoghi e il rinvenimento dei sigilli spezzati sono elementi idonei a fondare la responsabilità anche indipendentemente da una effettiva attività estrattiva in atto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen.
comma 2 (violazione dei sigilli)
Il reato è integrato dal dolo generico: è sufficiente che l'agente voglia e si rappresenti la violazione dei sigilli apposti; non è necessario un fine specifico di danneggiamento della cosa sequestrata.
artt. 40 e 81 cod. pen.
capoverso (rilevati nell'imputazione originaria)
Richiamati nel quadro di imputazione per la determinazione della responsabilità e per la valutazione delle attenuanti/aggravanti; la Corte ha valutato l'equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante nel calcolo della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
previsione relativa alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende
Applicata per l'addebitamento delle spese e per l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019
Richiamati principi secondo i quali la Corte di Cassazione non può riesaminare gli elementi di fatto valutati dal giudice di merito né sostituirsi a questo nell'apprezzamento della prova; e che per il reato di violazione dei sigilli il dolo generico è sufficiente.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione ai criteri per l'addebito delle spese e alla verifica dell'eventuale colpa nella proposta di ricorso; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per riconoscere colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In materia di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) il dolo richiesto è il dolo generico: non serve dimostrare un fine specifico di danneggiamento, è sufficiente la volontà di violare i sigilli.
- Il rinvenimento dei sigilli spezzati e la disponibilità ripetuta dei luoghi da parte dell'imputato sono elementi probatori forti che possono fondare la responsabilità anche se in quel momento non è accertata un'attività estrattiva in corso.
- La Corte di Cassazione è limitata nella riesamina dei fatti: non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della prova salvo vizi giuridici o macroscopiche contraddizioni nella motivazione.
- Chi impugna deve contestare specificamente e processualmente gli elementi che ritiene viziati; se il ricorso è ondivago o ripropone alternative ricostruzioni dei fatti, può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- In caso di ricorso inammissibile può essere disposto l'addebito delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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