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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23515/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 14/02/2022 che, pur concedendo il beneficio della non menzione, ha confermato la condanna (pena principale condizionalmente sospesa, 1 anno di reclusione e accessori) per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele). L'imputazione era che, in qualità di legale rappresentante della "C.S. Calabria S.r.l.", il ricorrente avesse indicato in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi per effetto dell'omessa contabilizzazione di importi pari a euro 682.484,57, determinando una evasione IVA di euro 150.146,60 (fatto contestato come commesso a Milazzo il 29/09/2015). Il ricorrente denunciava: 1) vizi di valutazione della prova, travisamento del fatto e motivazione apparente con particolare riferimento al valore probatorio del PVC e alla natura della nota di credito (compensi marketing vs. sconti), 2) erronea applicazione dell'obbligo di rettifica della nota di credito e violazione dell'art. 21 DPR n. 633/1972, 3) errata valutazione dell'incidenza dell'omessa indicazione dell'aliquota IVA, 4) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) in ragione dell'affidamento a soggetti incaricati della contabilità e della complessità gestionale, 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), 6) omissione di motivazione in ordine alla richiesta di disapplicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'Appello che ha ritenuto provato che la nota di credito del 31/07/2014, seppure recante la causale "sconti fine anno 2013", corrisponde per importo (sommata alle note del 2013) esattamente alle somme erogate dalla "Distribuzione Cambria S.r.l.", e che una quota rilevante di tale somma (euro 682.484,27 calcolata applicando la percentuale del 47,7% desunta dalla documentazione della stessa "Distribuzione Cambria") costituiva compensi per attività di marketing imponibili ai fini IVA. La Cassazione ha ritenuto che le spiegazioni alternative addotte dal ricorrente non trovavano riscontro documentale e che la determinazione percentuale è fondata su documenti non travisati. Ha inoltre affermato che la responsabilità penale non è esclusa dall'aver delegato funzioni contabili al management: il dichiarante non può lucrare sull'errore altrui se ne è consapevole. La causa di non punibilità per speciale tenuità è stata esclusa tenuto conto non solo dell'importo oltre la soglia, ma dell'effetto complessivo della condotta, che ha impedito l'azzeramento di un credito IVA consistente. L'ultimo motivo circa la recidiva è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità nella fase di appello.

Norme richiamate

  • art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma incrimina la dichiarazione infedele; la giurisprudenza della Corte richiama che per la consumazione è sufficiente la consapevolezza della inferiorità degli elementi attivi dichiarati rispetto a quelli effettivi (dolo specifico). Il fatto che l'errore derivi da un atto altrui non esclude il dolo se il dichiarante è consapevole della discrepanza.

  • art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel contesto di “regolarizzazione” delle fatture/note di credito; la Corte ha precisato che la questione dell'obbligo di rettifica formale del documento non esonera dalla responsabilità penale se il contribuente usa strumentalmente il documento per dichiarare valori inferiori.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come vizio di motivazione e valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto che le censure non abbiano valorizzato elementi probatori concreti contrari alla decisione e che la motivazione è congrua rispetto ai documenti e ai calcoli adottati.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione in grado di appello; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive di specificità, quindi infondate.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può applicarsi ai reati tributari quando l'ammontare è di poco superiore alla soglia; tuttavia va valutato l'effettivo danno complessivo (in questo caso anche il mancato azzeramento di un credito IVA), che ha portato all'esclusione della tenuità.

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Richiamati in tema di responsabilità penale e dolo; la Corte ha ribadito che l'elemento soggettivo (dolo) è escluso solo in presenza dell'errore previsto dall'art. 47 c.p., e non dall'affidamento non provato ad altri per la tenuta contabile.

  • art. 47 cod. pen.

    Citato a supporto del principio che solo l'errore rilevante ai sensi penali (art. 47) può escludere il dolo; l'errore materiale posto da altri non è sufficiente se il dichiarante è consapevole della discrepanza.

Massime di principio

  • La documentazione contabile interna e le comunicazioni tra società prevalgono su spiegazioni difensive ipotetiche: le operazioni devono trovare riscontro contabile concreto, non solo argomentazioni possibilistiche.
  • La semplice ricezione di una fattura o nota di credito inesatta non esime il ricevente dalla responsabilità penale se questi, consapevole dell'errore, utilizza il documento per dichiarare valori inferiori: la consapevolezza integra il dolo ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000.
  • L'obbligo civile/amministrativo di "regolarizzare" un documento IVA (art. 21 DPR 633/1972) non si traduce automaticamente in esclusione della responsabilità penale quando la condotta abbia finalità elusiva o fraudolenta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale del danno: anche importi poco oltre la soglia possono non essere attenuati se la condotta ha determinato conseguenze maggiori (es. conservazione o incremento di crediti IVA).
  • La delega di funzioni contabili o il ricorso a professionisti non trasferisce automaticamente la responsabilità penale dal legale rappresentante: il titolare dell'obbligo dichiarativo risponde se è consapevole dell'errata rappresentazione dei dati.
  • Il valore probatorio del verbale di verifica (PVC) concorre con gli altri elementi documentali: non è una mera 'presunzione' infondata se è corroborato da evidenze contabili e documenti interni che consentono calcoli coerenti.

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