Cassazione Civile, Ordinanza n. 04086/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il recupero di contributi previdenziali oggetto di sgravi. La società aveva opposto un’intimazione di pagamento e, in sede di merito, aveva sostenuto che l’eventuale mancata o irregolare notifica dell’avviso di addebito dovesse travolgere la legittimità della pretesa contributiva azionata dall’INPS tramite l’agente della riscossione. La Corte d’appello, pur dando atto della questione notificatoria, ha esaminato il merito della debenza e ha ritenuto dovute le somme. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato che l’eventuale omissione o irregolarità della notifica dell’avviso di addebito non incidesse sulla legittimità della pretesa contributiva dell’INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, il debitore può recuperare l’azione di accertamento negativo del credito contributivo anche oltre il termine di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999; tuttavia, i vizi della notificazione non eliminano la pretesa contributiva, ma servono solo a superare la decadenza e a consentire la contestazione nel merito del credito davanti al giudice. Poiché la società aveva comunque dedotto l’insussistenza della pretesa creditoria e la Corte d’appello aveva esaminato e ritenuto fondata la domanda dell’INPS, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell’INPS; nessuna statuizione sulle spese per l’agente della riscossione, rimasto intimato e non difeso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura è stata formalmente incardinata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio denunciato in tema di notificazione dell’atto di riscossione.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’irregolarità dell’atto notificato.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
il termine di opposizione oltre il quale, in caso di mancata notifica dell’atto, il debitore può recuperare la tutela di merito contro la pretesa contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendone i presupposti, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito non estingue né travolge la pretesa contributiva sostanziale, ma può rilevare solo sul piano processuale per consentire al debitore di superare la decadenza e proporre opposizione nel merito.
- Quando il debitore contesta la riscossione deducendo vizi notificatori dell’atto presupposto, il giudizio può investire anche l’accertamento negativo del credito contributivo, purché sia effettivamente dedotta l’insussistenza della pretesa e il giudice esamini il merito.
- I vizi della notificazione dell’atto impositivo o esattoriale non determinano di per sé la caducazione della pretesa dell’ente creditore, se la controversia viene comunque riaperta sul rapporto sostanziale nei limiti consentiti dall’ordinamento.
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che pretenda di far discendere dalla sola irregolarità notificatoria l’illegittimità sostanziale del credito contributivo, quando la decisione di merito abbia invece accertato la debenza delle somme.
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