Cassazione Civile, Ordinanza n. 16847/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di due verifiche fiscali, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per le annualità 2016, 2017 e 2018 nei confronti di una società commerciale, contestando: detrazioni IVA e costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore nazionale; IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti su fatture emesse verso società estere ritenute cartiere in una frode carosello; cessioni di beni senza fattura verso altra società; vendite non tracciate e sottocosto nello spaccio aziendale; nonché, per il 2017, una sanzione per operazioni in regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 633/1972, perché le fatture erano state emesse con un vecchio modello di dichiarazione d'intento privo dell'indicazione del plafond. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto in parte l'appello dell'Ufficio e integralmente quello incidentale della società. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., poiché la CTR aveva prima riconosciuto che l'Ufficio aveva fornito molteplici elementi probatori gravi e articolati a sostegno della frode e poi aveva affermato, senza un percorso logico comprensibile, che la contribuente avesse superato l'onere della prova sulla propria buona fede; 2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la legittimità del metodo presuntivo/induttivo utilizzato nei rilievi sulle cessioni nello spaccio aziendale, ritenendo necessari rilievi di irregolarità sostanziale della contabilità e non analizzando il criterio di ricostruzione adottato dai verificatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto, da un lato, che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente e internamente contraddittoria nella parte in cui, pur dando atto di un quadro probatorio grave e articolato a carico della contribuente, concludeva apoditticamente per l'assolvimento dell'onere della prova sulla buona fede senza spiegare il percorso logico seguito; dall'altro, che la CTR avesse fatto malgoverno dei principi in materia di accertamento induttivo/presuntivo, poiché anche in presenza di contabilità formalmente regolare l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici e il contribuente deve dimostrare l'infondatezza della ripresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente o radicalmente contraddittoria, come vizio processuale rilevante in cassazione.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione del materiale probatorio e sull'uso delle risultanze di causa.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
legittima la rettifica induttiva del reddito d'impresa in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, anche se la contabilità è formalmente regolare.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
consente, in materia IVA, il disconoscimento della detrazione e la rettifica dell'imponibile sulla base di elementi presuntivi e accertamenti presso terzi.
richiamati per affermare la legittimità della rettifica induttiva del reddito d'impresa quando i dati dichiarati contrastino con criteri di ragionevolezza.
le presunzioni utilizzabili dall'Ufficio devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 633/1972
norma sul regime di non imponibilità cui era collegata la sanzione irrogata per l'uso di una dichiarazione d'intento non conforme.
art. 7, comma 3, d.lgs. 471/1997
prevede la sanzione contestata per irregolarità nell'utilizzo del regime di non imponibilità con dichiarazione d'intento.
Massime di principio
- La motivazione è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio perché apodittica, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.
- Nel giudizio di legittimità il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi di anomalia costituzionalmente rilevante, non per la mera insufficienza della motivazione.
- In materia di IVA e imposte sui redditi, l'Amministrazione può fondare la rettifica su presunzioni semplici e su elementi acquisiti anche presso terzi, senza che sia necessaria l'inattendibilità formale della contabilità.
- Quando l'Ufficio allega una frode o operazioni soggettivamente inesistenti e fornisce un quadro probatorio grave e articolato, il contribuente deve provare la propria buona fede o l'infondatezza della pretesa erariale.
- Il giudice di merito deve esaminare il criterio logico-probatorio utilizzato dai verificatori e spiegare perché lo ritenga superato; non è sufficiente una formula conclusiva che non confronti i dati dell'accertamento con le prove offerte dal contribuente.
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