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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34876/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a un contribuente per gli anni d'imposta 2004 e 2005, fondati sull'assunto che una società a responsabilità limitata, di cui il contribuente era socio di maggioranza, avesse sostenuto costi per premi assicurativi verso una società statunitense in modo antieconomico e, in realtà, fittizio. Secondo l'Ufficio, i premi versati sarebbero stati in parte restituiti e confluiti su un conto estero riferibile al contribuente, con conseguente recupero a tassazione come reddito occulto e irrogazione della sanzione per omessa indicazione di attività finanziarie estere. In primo grado i ricorsi del contribuente contro gli avvisi e le cartelle furono rigettati; in appello, invece, la CTR annullò gli atti, ritenendo non provata l'antieconomicità del contratto e non operante la presunzione di distribuzione degli utili al socio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: violazione delle norme sulle presunzioni, sull'onere della prova e sulla determinazione del reddito d'impresa; errata affermazione circa la mancanza di prova dell'antieconomicità e dell'inesistenza delle operazioni; omesso esame di fatti decisivi risultanti dal PVC; nonché l'erroneità dell'esclusione della presunzione di distribuzione del maggior reddito nelle società a ristretta base partecipativa. Il contribuente ha resistito con controricorso; l'agente della riscossione è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinviando alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione degli elementi probatori. La Corte ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano il malgoverno della prova presuntiva e l'erronea esclusione della presunzione di distribuzione del maggior reddito nelle società a ristretta base partecipativa. Ha precisato che, in presenza di costi oggettivamente sproporzionati e verosimilmente antieconomici, era onere del contribuente fornire spiegazioni e prova contraria; ha inoltre affermato che l'eventuale accertamento di costi fittizi o antieconomici in una società a ristretta base legittima la presunzione di maggior reddito in capo al socio, senza necessità per l'Amministrazione di provare ulteriormente la materiale distribuzione degli utili. Resta invece coperto da giudicato, per mancata impugnazione specifica, il capo di sentenza relativo alla mancata prova dell'accreditamento su conto estero e della riconducibilità di quest'ultimo al contribuente, con conseguente passaggio in giudicato dell'annullamento della parte sanzionatoria relativa al quadro RW.

Norme richiamate

  • art. 170, comma 1, c.p.c.

    La notificazione del ricorso a uno solo dei difensori costituiti è sufficiente a produrre l'effetto per il notificante, anche in presenza di mandato congiuntivo.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento del maggior reddito e della ripresa a tassazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione al potere di accertamento dell'Ufficio e all'uso di elementi presuntivi.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per la deducibilità dei costi e il requisito di inerenza.

  • artt. 44, 45, 47 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamati nel motivo sull'imputazione e qualificazione del reddito recuperato a tassazione.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli complessivamente e non in modo atomistico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: il contribuente deve provare l'inerenza del costo quando l'Ufficio ne contesti la sproporzione o l'antieconomicità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di presunzioni, onere della prova e qualificazione dei costi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione alla valutazione degli elementi indiziari del PVC.

Massime di principio

  • In tema di prova presuntiva, il giudice di merito può fondare la decisione solo su presunzioni gravi, precise e concordanti; la valutazione deve essere unitaria, mediante esame complessivo degli indizi, non atomistico.
  • Quando l'Ufficio contesta la deducibilità di un costo per antieconomicità o non inerenza, può limitarsi a offrire seri elementi indiziari; a fronte di una sproporzione oggettiva del costo, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne la giustificazione economica e la concreta inerenza all'attività d'impresa.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertata esistenza di costi fittizi o l'indeducibilità di costi sostanzialmente inesistenti può giustificare la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito imponibile, senza che l'Amministrazione debba provare in modo ulteriore l'effettiva percezione degli utili da parte dei soci.
  • Il giudice di appello che escluda la rilevanza indiziaria di un complesso di fatti già emergenti dal PVC deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali decisivi allegati dalle parti; l'omesso esame del compendio indiziario rilevante può integrare vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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