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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30380/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Nel corso di un procedimento pendente davanti al Tribunale di Pescara, un cittadino ucraino aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza era stata inizialmente respinta per mancata produzione della certificazione consolare attestante i redditi nel Paese d’origine; la richiesta era stata poi reiterata allegando la mancata risposta dell’autorità consolare e una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi percepiti, ma anche la seconda istanza era stata rigettata. Proposta opposizione, il Tribunale l’aveva accolta, ammettendo il richiedente al beneficio con decorrenza dalla data della domanda e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento del 50% delle spese del giudizio di opposizione, con compensazione della restante parte. Il ricorrente principale ha censurato la statuizione sulle spese: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, in presenza di soccombenza totale dei resistenti, la compensazione parziale delle spese fosse illegittima e immotivata; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, lamentando che il giudice avesse liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari, pur trattandosi di causa di valore indeterminabile. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale, sostenendo che nel giudizio di opposizione al diniego di ammissione al patrocinio non poteva essere considerata soccombente e che, comunque, la condanna alle spese non era corretta perché la legittimazione passiva sostanziale spettava al Ministero della giustizia; ha quindi dedotto la violazione delle norme sulle spese e del d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale, ma non per l’argomento della carenza di soccombenza dell’Agenzia in sé: ha invece affermato che, nei procedimenti di opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una volta accolta l’opposizione non possono trovare applicazione gli artt. 91 e 92 c.p.c. per regolare le spese del giudizio di opposizione, perché il rapporto è governato dalle disposizioni speciali del d.P.R. n. 115/2002. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, ha escluso qualsiasi regolazione delle spese di quel giudizio. Ha poi rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi con i quali il ricorrente contestava compensazione e liquidazione delle spese, proprio perché in quel tipo di procedimento non era consentita una statuizione sulle spese di lite in base al criterio della soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il criterio della soccombenza non si applica alla regolazione delle spese nel giudizio di opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando l’opposizione sia accolta e si discuta solo dell’ammissione al beneficio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. non è configurabile nel giudizio di opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la specialità della disciplina del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di piena tutela del diritto di difesa e l’illegittimità della compensazione delle spese, ma la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse"

    La Corte vi ricava che l’ammissione al patrocinio si estende anche ai procedimenti strumentali o incidentali connessi, compreso quello di opposizione al provvedimento di diniego dell’ammissione, senza necessità di una nuova autonoma domanda.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la norma che regola la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio; il compenso va liquidato secondo la disciplina speciale, non mediante condanna alle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 136, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La revoca del beneficio ha efficacia retroattiva, salvo il caso di modifica delle condizioni reddituali; tale disciplina è distinta dal tema della liquidazione delle spese nel giudizio di opposizione.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per distinguere l’opposizione del difensore al decreto di pagamento, in cui la disciplina delle spese segue regole diverse, dalla controversia sull’ammissione al patrocinio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 5, comma 5, D.M. n. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente principale per contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri professionali.

  • art. 6 D.M. n. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente principale per contestare la quantificazione dei compensi.

  • Tabella 2 allegata al D.M. n. 55/2014

    Richiamata dal ricorrente principale per sostenere che la causa dovesse essere trattata come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se l’opposizione viene accolta, la disciplina delle spese processuali non segue il criterio ordinario della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., ma la disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia estesa a ogni grado, fase e alle procedure derivate o accidentali comunque connesse al processo principale; ciò comprende anche il procedimento di opposizione contro il diniego dell’ammissione.
  • In tali procedimenti il compenso del difensore della parte ammessa deve essere liquidato secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002, e non mediante una statuizione di condanna o compensazione delle spese di lite tra le parti.
  • La retroattività o l’immediata efficacia della revoca del beneficio non implica che, in caso di accoglimento dell’opposizione al diniego, si debba trattare il relativo giudizio come una normale causa di cognizione ai fini delle spese.
  • Quando la Corte accoglie il ricorso incidentale su una questione assorbente che elimina la base della condanna alle spese, il ricorso principale volto a contestare compensazione e liquidazione delle spese resta infondato.
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Come è indicizzato

MaterieSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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