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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14678/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2008, concernente un'area demaniale nel porto di Genova di proprietà dell'Autorità portuale e concessa alla società ricorrente. La società ha contestato: l'omessa notifica della rendita catastale rettificata/attribuita sulla base della quale era stato liquidato il tributo; l'erronea quantificazione del valore imponibile; l'assunto che la notifica della rendita non fosse dovuta nei confronti del concessionario; l'inammissibilità, secondo la CTR, della riproposizione in appello di motivi assorbiti in primo grado, tra cui il difetto di motivazione e la richiesta di consulenza tecnica; nonché l'omessa pronuncia sull'ulteriore doglianza relativa alla tassazione delle aree scoperte. I motivi di ricorso in cassazione sono sette: nullità della sentenza per omessa disamina delle difese; contraddittorietà/illogicità della motivazione; violazione dell'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000 per mancata notifica della rendita al concessionario; riproposizione, in varie forme, del medesimo vizio sulla notifica; nullità per l'inammissibilità della riproposizione dei motivi assorbiti; e omessa pronuncia sulla quantificazione del valore imponibile e sulla tassabilità delle aree scoperte.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi perché la motivazione della sentenza d'appello, pur ritenuta errata nel merito, era comunque intellegibile e non apparente, e perché il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo applicabile l'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000 nel senso che, in tema di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata deve essere notificata anche al concessionario dell'area demaniale marittima quando questi sia intestatario catastale e soggetto passivo del tributo, se rimasto estraneo alla procedura DOCFA. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    "gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"

    La rendita catastale non può essere utilizzata ai fini impositivi, nel caso concreto per l'ICI, se non è stata previamente notificata al soggetto passivo che risulti intestatario catastale e che sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA; l'obbligo di notifica grava sull'Amministrazione finanziaria anche nei confronti del concessionario dell'area demaniale marittima.

  • art. 6, comma 1, L. n. 212/2000

    La Corte lo richiama come fondamento degli obblighi informativi dell'Amministrazione finanziaria verso il contribuente, a supporto della necessità di comunicare l'esito del nuovo classamento.

  • art. 132, comma 1, c.p.c.

    È evocato per la censura di nullità della sentenza; la Corte ribadisce che il vizio di motivazione rileva solo se la motivazione è meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nella doglianza di nullità per carenza motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per vizi motivazionali o processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 74 l. n. 342/2000.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per censurare il preteso omesso esame di fatti decisivi relativi alla notifica della rendita e alla quantificazione del valore imponibile.

  • art. 56, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per contestare l'inammissibilità della riproposizione in appello di questioni assorbite in primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che le eccezioni e domande assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 1 d.lgs. n. 504/1992

    È evocato dalla ricorrente per contestare il presupposto impositivo dell'ICI con riguardo alle aree scoperte ritenute non edificabili e prive di autonomia.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato per individuare il minimo costituzionale della motivazione, la cui assenza si avrebbe solo in caso di motivazione apparente o incomprensibile.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile, cioè quando non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera erroneità o contraddittorietà interna se il ragionamento decisorio resta comprensibile.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragioni poste a base della decisione e che si possa desumere il rigetto implicito delle argomentazioni incompatibili con essa.
  • In tema di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata non è utilizzabile ai fini impositivi nei confronti del soggetto passivo che sia intestatario catastale se l'atto non gli è stato previamente notificato ai sensi dell'art. 74 l. n. 342/2000.
  • L'obbligo di notifica della rendita catastale sussiste anche quando il soggetto passivo sia un concessionario di area demaniale marittima, purché risulti intestatario catastale e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA.
  • La circostanza che il contribuente conoscesse la provvisorietà della precedente liquidazione o l'esistenza di un procedimento di variazione catastale non sostituisce la notificazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita, che resta necessaria per l'efficacia impositiva della nuova rendita.
  • La superfluità della notifica della rendita ricorre solo quando il Comune utilizzi la medesima rendita nei confronti del soggetto che l'ha proposta in sede DOCFA; se l'imposizione riguarda un soggetto diverso, la preventiva comunicazione torna necessaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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