Cassazione Civile, Ordinanza n. 00251/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti a tempo determinato stipulati da un dipendente dell’università, protrattisi per oltre 36 mesi senza soluzione di continuità dal 30.9.2009 al 31.12.2012, con ultimo contratto anticipatamente risolto al 30.9.2012 e retribuzione corrisposta fino al 26.11.2012. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti e dell’anticipata risoluzione dell’ultimo rapporto, la conversione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. La corte d’appello aveva escluso la conversione, ma aveva ritenuto illegittima sia la risoluzione anticipata sia l’abusiva reiterazione dei contratti, liquidando un risarcimento pari a dodici mensilità ex art. 32 L. 183/2010. L’università ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ultrapetizione per avere la corte d’appello riconosciuto un risarcimento che sarebbe stato mai domandato; violazione della disciplina sul lavoro pubblico per avere negato efficacia al potere di autotutela e alla rettifica della data di scadenza; errata quantificazione dell’indennità massima di 12 mensilità; erronea regolazione delle spese per mancata compensazione nonostante la soccombenza reciproca. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l’altro, omessa pronuncia sulla specifica domanda di danno da recesso anticipato, omesso esame del fatto del superamento di un concorso/idoneità per il posto, nullità della motivazione e violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sul divieto di conversione, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale dell’università sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché la domanda di risarcimento per equivalente non costituisce ultrapetizione rispetto alla domanda di conversione, trattandosi di tutela meno intensa e logicamente surrogatoria. Ha respinto il secondo motivo, affermando che gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico sono di natura privatistica e non consentono il ricorso al potere di autotutela amministrativa per rettificare unilateralmente la durata del contratto. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il lavoratore ha diritto a un’indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010 entro la forbice 2,5-12 mensilità, la cui graduazione è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata in modo non illogico. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la decisione sulle spese secondo il criterio della soccombenza complessiva e globale. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per erronea deduzione del vizio di legge a fronte di una denunciata omessa pronuncia, e ha rigettato gli altri motivi ribadendo il principio consolidato per cui l’art. 36 d.lgs. 165/2001 esclude in ogni caso la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego contrattualizzato, anche se l’assunzione a termine sia avvenuta attingendo a graduatorie concorsuali per posti stabili; ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale. Le spese di legittimità sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice alteri petitum e causa petendi o attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato; l’omessa pronuncia va dedotta come nullità della sentenza.
È il vizio corretto per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale; non è idoneo a censurare una vera e propria omessa pronuncia.
È il parametro processuale per denunciare nullità della sentenza dovuta a omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c.
Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione di norme imperative sull’assunzione non può mai comportare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; il divieto vale anche quando l’assunzione a termine sia avvenuta tramite procedure concorsuali o graduatorie di idonei.
art. 22 c.c.n.l. 2006-2008
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la legittimità della scadenza e dell’utilizzo delle graduatorie, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Non impedisce, nel contesto del rapporto di lavoro pubblico, la conclusione che gli atti di gestione non sono suscettibili di autotutela amministrativa unilaterale.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
Costituisce il parametro per la liquidazione dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva in caso di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego, entro il range minimo-massimo previsto dalla legge.
Richiamato quale criterio di raccordo per la disciplina della tutela indennitaria e per la quantificazione del danno.
I criteri di quantificazione dell’indennità includono anzianità del lavoratore, dimensioni dell’impresa/ente e comportamento delle parti; la loro ponderazione è rimessa al giudice di merito.
Il regolamento delle spese resta governato dal principio di soccombenza, con possibile compensazione nei limiti di discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato dal lavoratore nel motivo incidentale relativo al recesso anticipato, ma non accolta la relativa doglianza.
Le assunzioni nel pubblico impiego devono avvenire nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalla legge.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato dal lavoratore per sostenere la contrarietà della disciplina nazionale ai principi europei sul lavoro a termine.
Direttiva 1999/70/CE
La Corte la richiama, insieme alla giurisprudenza UE, per ribadire che il divieto di conversione nel pubblico impiego è compatibile con il diritto dell’Unione se accompagnato da misure adeguate ed effettive contro l’abuso.
Clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Non osta a una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, purché preveda altre misure effettive contro l’abuso.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta dalla giurisprudenza consolidata.
artt. 3, 11, 24, 97, 103 e 117 Cost.
Richiamati dal lavoratore per sostenere dubbi di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto infondate tali censure alla luce della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione di norme imperative in materia di assunzione a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto a tempo indeterminato, neppure quando il lavoratore sia stato scelto tramite graduatorie o procedure selettive per posti stabili.
- Quando la tutela in forma specifica non è giuridicamente praticabile, il giudice può riconoscere la tutela per equivalente senza incorrere in ultrapetizione, se questa si pone come surrogato legale della domanda originaria.
- L’interpretazione della domanda e l’accertamento dell’eventuale ultrapetizione sono attività riservate al giudice di merito e, in cassazione, richiedono l’esame completo degli atti rilevanti e una specifica autosufficienza del ricorso.
- Nel caso di abuso nella reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, il danno è liquidabile secondo l’indennità omnicomprensiva prevista dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010; la quantificazione tra minimo e massimo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e si censura in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
- Gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico hanno natura privatistica e non consentono l’esercizio di un potere di autotutela amministrativa unilaterale sulla durata del contratto.
- L’omessa pronuncia va dedotta come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- Nel regolamento delle spese il giudice di appello deve considerare l’esito complessivo della lite in modo unitario e globale; la compensazione resta comunque discrezionale entro i limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00244/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00245/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00246/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00247/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00249/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00252/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →