Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00244/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurata)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, sia in primo grado sia in appello, della domanda di pensione di vecchiaia anticipata proposta da una assicurata nei confronti dell'INPS. La Corte d'appello aveva confermato il diniego ritenendo che, per accedere alla prestazione, fosse necessario il requisito contributivo minimo di venti anni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, perché la norma non avrebbe elevato a venti anni il requisito contributivo minimo; (2) erronea applicazione della disciplina del d.lgs. n. 503/1992, in particolare dell'art. 2, che fa salvi i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente per chi li abbia maturati al 31 dicembre 1992; (3) impossibilità di applicare l'art. 24, n. 2, del d.l. n. 201/2011, che aveva innalzato il requisito contributivo, poiché la ricorrente avrebbe maturato i requisiti prima della sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, perché la disciplina applicabile era quella transitoria del d.lgs. n. 503/1992, che conserva i requisiti contributivi della normativa previgente per i soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992. In base alle risultanze dell'estratto conto, la ricorrente risultava avere già maturato a quella data 836 contributi, quindi un requisito sufficiente secondo la disciplina richiamata. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    La disposizione è stata richiamata come norma invocata per la pensione di vecchiaia anticipata; la Corte ha escluso che essa abbia comportato l'elevazione a venti anni del requisito contributivo minimo.

  • art. 2, d.lgs. n. 503/1992

    "i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa"

    Per i soggetti che avevano maturato tali requisiti al 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi i requisiti della normativa previgente; nel caso concreto ciò conduce a ritenere sufficiente il requisito contributivo già posseduto dalla ricorrente.

  • art. 1, l. n. 335/1995

    È menzionata come norma che ha fatto salvo, per quanto rileva, il requisito contributivo di 780 settimane.

  • art. 24, n. 2, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    È indicata come disciplina che ha elevato il requisito contributivo, ma la Corte precisa che nel caso concreto non era applicabile perché i requisiti erano stati maturati prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • In materia previdenziale, la disciplina transitoria che fa salvi i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente si applica ai soggetti che li abbiano maturati entro la data indicata dalla legge, senza che possano essere loro opposti requisiti più gravosi introdotti successivamente.
  • Quando una norma speciale di salvaguardia richiama i requisiti della normativa previgente, il giudice deve verificare in concreto se, alla data rilevante, l'assicurato abbia effettivamente maturato il numero di contribuzioni richiesto, sulla base della documentazione contributiva acquisita al processo.
  • L'interpretazione delle norme che incidono sui requisiti di accesso a una prestazione pensionistica deve essere sistematica e coordinata con le disposizioni transitorie, evitando applicazioni retroattive di riforme successive in danno di chi abbia già consolidato la posizione previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.