Cassazione Civile, Ordinanza n. 00246/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, condannando l'INPS a erogare la prestazione senza applicare il differimento di decorrenza di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 citato, sostenendo che il differimento annuale si applichi anche a tale categoria di pensionamento anticipato. La controricorrente ha resistito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che il regime dei differimenti introdotto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi con invalidità pari o superiore all'80%, poiché il testo della norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende non solo i soggetti che maturano il diritto ai 65/60 anni, ma anche tutti coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dai rispettivi ordinamenti. Non avendo la Corte territoriale applicato tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
Prevede la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento.
art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010
Il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica anche ai soggetti che accedono al pensionamento alle età previste dagli specifici ordinamenti, inclusi gli invalidi all'80% o più.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto da una norma sopravvenuta si applica secondo il suo tenore testuale anche ai regimi speciali di pensionamento previsti da ordinamenti specifici, quando la formulazione legislativa li ricomprenda espressamente o implicitamente in modo ampio.
- In tema di interpretazione delle norme previdenziali, il dato letterale della disposizione può essere decisivo nel definire l'ambito soggettivo di applicazione del differimento, senza che sia consentita una limitazione non sorretta dal testo.
- Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sull'estensione di una disciplina previdenziale, la sentenza è cassata con rinvio.
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