Cassazione Civile, Ordinanza n. 00247/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, confermato in appello, del diritto di una assicurata a percepire la pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi in misura non inferiore all’80% ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza applicare il differimento di un anno introdotto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. L’INPS, ricorrente per cassazione, ha censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 cit., sostenendo che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia si applichi anche a tali pensioni anticipate riconosciute agli invalidi. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il differimento della decorrenza previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%, poiché la norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende non solo i soggetti che maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 2011, ma anche coloro che, negli altri casi, accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
Riconosce la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all’80%; la Corte non ne esclude l’assoggettamento al differimento introdotto successivamente.
art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
Il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica in modo ampio anche ai soggetti che maturano il diritto al pensionamento in base a specifici ordinamenti, compresi gli invalidi all’80%.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dalla normativa del 2010 ha portata generale e si estende anche ai trattamenti pensionistici anticipati previsti per categorie speciali, salvo esclusione espressa del legislatore.
- Ai fini dell’applicazione delle norme sul pensionamento di vecchiaia, il dato testuale della disposizione prevale su interpretazioni restrittive non supportate dal tenore letterale della legge.
- Se il giudice di merito non si conforma al principio già enunciato dalla Corte di cassazione sull’ambito applicativo del differimento pensionistico, la sentenza va cassata con rinvio.
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