Cassazione Civile, Ordinanza n. 00252/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti intercorsi tra un ente pubblico di ricerca e un lavoratore, comprendenti contratti di collaborazione professionale dal 2005 al 2008 e un ultimo contratto a tempo determinato dal 1 aprile 2008 al 31 dicembre 2013. La Corte d'appello aveva ritenuto validi i contratti di collaborazione, ma illegittimo l'ultimo contratto a termine, perché privo di una causale giustificativa specifica. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 112, 132 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si fosse pronunciata su una domanda di illegittimità del termine non proposta e avesse omesso di esaminare una propria eccezione pregiudiziale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 118, comma 14, l. n. 388/2000 e dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, assumendo che la disciplina speciale per gli enti pubblici di ricerca impiegati in programmi finanziati con fondi comunitari derogasse al regime ordinario del contratto a termine e rendesse superflua la causale. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del thema decidendum spettano al giudice di merito; nel caso concreto la domanda introduttiva ricomprendeva anche l'illegittimità dell'ultimo termine, e l'eventuale omessa pronuncia sull'eccezione dell'ente non integrava il vizio denunciato, essendo l'eccezione incompatibile con la decisione di accoglimento. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo, perché la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva sì esaminato l'art. 118, comma 14, l. n. 388/2000, ma aveva escluso che esso esonerasse dall'indicazione della causale richiesta dall'art. 1 d.lgs. n. 368/2001; inoltre il testo normativo successivamente modificato confermava che la disciplina generale del tempo determinato resta applicabile salvo espressa deroga. Confermata quindi la declaratoria di illegittimità dell'ultimo contratto a termine e la compensazione delle spese di merito; nel giudizio di legittimità l'ente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è esclusa quando la domanda accolta risulta effettivamente compresa nel thema decidendum individuato dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di nullità della sentenza, ma non ritenuto violato.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse una violazione processuale rilevante.
art. 118, comma 14, l. n. 388/2000
La disposizione consente assunzioni a termine per la durata di programmi o attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, ma non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina generale del contratto a termine ove non vi sia espressa deroga.
Resta applicabile la regola generale della necessaria specificazione della causale per l'apposizione del termine, salvo deroga espressa.
Richiamato nel contesto della disciplina delle reiterazioni del contratto a termine.
La Corte d'appello aveva escluso il risarcimento forfettario in difetto di prova del danno secondo la disciplina comune, ritenendo applicabile l'indennità solo nei casi di reiterazione illegittima del termine.
clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamata per delimitare l'ambito della tutela comunitaria ai casi di reiterazione abusiva di contratti a termine.
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, salvo specifiche esenzioni per amministrazioni ammesse a prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda e l'individuazione del contenuto del thema decidendum spettano al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come vizio di ultrapetizione quando la decisione impugnata abbia motivato sulla ricomprensione della questione nella domanda introduttiva.
- L'omesso esame di un'eccezione non integra vizio di omessa pronuncia quando l'eccezione è logicamente incompatibile con la statuizione adottata, perché in tal caso la sua reiezione è implicita nella decisione di merito.
- In materia di contratto a termine, una norma speciale che consenta l'utilizzo di personale a tempo determinato non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina generale sul termine, se non prevede espressamente una deroga alla necessità di indicare la causale.
- La legittimazione dell'assunzione a termine va verificata anche in concreto: occorre che risultino i presupposti applicativi della norma speciale invocata, senza i quali resta operante il regime ordinario.
- La tutela risarcitoria forfettaria prevista per l'abuso del contratto a termine non si estende automaticamente a ogni illegittimità del termine, ma va collocata entro il perimetro applicativo stabilito dalla disciplina richiamata dal giudice di merito.
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