Cassazione Civile, Ordinanza n. 00249/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un assicurato alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa e senza applicare il differimento di un anno previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il differimento si applica anche ai lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Il resistente ha proposto controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che il regime del differimento previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi con invalidità pari o superiore all'80%, perché la norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende non solo i soggetti che maturano i requisiti anagrafici ordinari dal 2011, ma anche tutti coloro che, negli altri casi, accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
pensione di vecchiaia anticipata
costituisce il titolo della prestazione richiesta dall'assicurato, ma resta soggetto al regime del differimento introdotto successivamente dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010.
art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010
il differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché la norma ha ambito soggettivo ampio e include anche i casi di pensionamento alle età previste dagli specifici ordinamenti.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta introduce un differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia con formulazione ampia, essa si estende anche alle ipotesi di pensionamento anticipato previste da discipline speciali, se il dato testuale ricomprende anche i soggetti che maturano il diritto "negli altri casi" alle età stabilite dagli specifici ordinamenti.
- In materia previdenziale, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla portata applicativa del differimento pensionistico; la sua mancata applicazione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- La decorrenza della prestazione pensionistica deve essere determinata tenendo conto non solo della disciplina speciale che attribuisce il diritto, ma anche delle eventuali disposizioni successive che ne modulano temporalmente l'esercizio.
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