Cassazione Civile, Ordinanza n. 07647/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un sollecito di pagamento e messa in mora relativo alla TARI 2018 notificato a una società che aveva impugnato gli atti tariffari comunali per il 2018, poi annullati dal TAR Abruzzo. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la CTR, in parziale riforma, aveva applicato per il 2018 le tariffe TARI 2019 e aveva ridotto la parte variabile al 20%, ritenendo che la contribuente avesse smaltito autonomamente i rifiuti e che, per l’annullamento degli atti del 2018, dovessero applicarsi le tariffe successive meno gravose. Il Comune ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR deciso sulla base di una relazione del settore finanziario comunale che, secondo il ricorrente, non era stata ritualmente depositata dalle parti; 2) violazione dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, per avere la CTR applicato le tariffe 2019 al 2018; 3) violazione degli artt. 10 del regolamento comunale sui rifiuti e 5 del regolamento TARI 2019, sostenendo che il servizio era in regime di privativa e che la tassa era dovuta comunque; 4) violazione dell’art. 1, comma 656, L. 147/2013, contestando la riduzione al 20% della tariffa variabile. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta che l’annullamento delle delibere 7/2018 e 8/2018 avrebbe impedito al Comune di esigere la TARI 2018 e che non potevano applicarsi tariffe sostitutive approvate per il 2019.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto fondati i motivi del Comune sulla illegittimità dell’applicazione delle tariffe 2019 al 2018 e sulla non spettanza della riduzione/esenzione riconosciuta dalla CTR per lo smaltimento autonomo dei rifiuti. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese. Ha escluso che l’annullamento delle delibere tariffarie comportasse la non debenza tout court del tributo, affermando invece la persistenza dell’obbligo fiscale secondo la tariffa vigente in precedenza o secondo i presupposti di legge per eventuali riduzioni. Ha inoltre chiarito che la riduzione del 20% richiede la prova dei presupposti normativi di mancato svolgimento o grave irregolarità del servizio, oppure l’autorizzazione e le condizioni previste per lo smaltimento autonomo; nel caso concreto tali presupposti non risultavano provati.
Norme richiamate
La Corte esclude che l’assenza, nel ricorso per cassazione, di indicazioni non espressamente richieste dalla norma integri causa di inammissibilità.
Non è causa di inammissibilità la mancata indicazione del sottofascicolo, non essendo prevista una sanzione processuale in tal senso.
Richiamato nel motivo del ricorrente principale per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo del ricorrente principale per avere la CTR deciso sulla base di elementi istruttori asseritamente non ritualmente acquisiti.
È la norma sul sindacato di legittimità invocata nei motivi di ricorso.
art. 1, comma 169, L. 296/2006
In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; l’annullamento di una delibera non libera il contribuente dall’obbligo tributario.
art. 79, comma 2, d.lgs. 507/1993
Il mancato rispetto del termine per l’adozione del nuovo regolamento e delle tariffe non determina per sé l’illegittimità delle delibere precedenti, poiché il termine non è perentorio.
art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 507/1993
In difetto di nuova valida disciplina continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.
art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. 507/1993
Se il servizio è irregolare o non è svolto nella zona o è svolto in grave violazione del regolamento, il tributo è dovuto in misura ridotta, non in esenzione totale.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
È richiamato per distinguere la riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali dalla riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati al recupero.
Concorre a fondare l’obbligo di istituzione della tassa annuale per chi occupa o conduce locali nelle zone servite.
art. 67, comma 2, d.lgs. 507/1993
Rileva ai fini della riduzione tariffaria in proporzione alla quantità effettivamente avviata al recupero.
È richiamato con riferimento all’obbligo di denuncia e agli oneri informativi del contribuente.
art. 21, commi 1 e 7, d.lgs. 22/1997
La privativa comunale opera per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ma non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
art. 23, comma 1, lett. e), L. 179/2002
Ha modificato la disciplina della privativa escludendola per le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a decorrere dal 1 gennaio 2003.
art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997
È richiamato come disciplina di riduzione tariffaria proporzionale ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti, pur riferita alla TIA.
art. 7, comma 2, D.P.R. 158/1999
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa va applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero, previa attestazione del soggetto che effettua il recupero.
art. 1, comma 656, L. 147/2013
La riduzione al 20% opera solo in caso di mancato svolgimento del servizio, grave violazione della disciplina di riferimento o interruzione del servizio per le cause previste; il contribuente deve provarne i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria dei rifiuti non comporta automaticamente la totale non debenza del tributo: in mancanza di nuova valida disciplina continua a operare la tariffa precedente o quella prorogata ex lege.
- Le disposizioni che fissano il termine per l’adozione delle tariffe dei rifiuti hanno natura non perentoria, sicché il superamento del termine non determina di per sé l’illegittimità delle delibere precedenti né libera il contribuente dal pagamento.
- La riduzione del tributo per servizio rifiuti non regolarmente svolto non equivale a esenzione integrale: essa presuppone la concreta prova del mancato svolgimento del servizio nella zona, della grave violazione delle prescrizioni regolamentari o dell’impossibilità di utilizzazione del servizio.
- Chi invoca la riduzione tariffaria per smaltimento autonomo di rifiuti assimilati deve provare i presupposti normativi e, quando richiesto, munirsi dell’autorizzazione dell’ente; non è sufficiente la scelta unilaterale di affidare il servizio a un soggetto privato.
- La privativa comunale sui rifiuti urbani e assimilati non impedisce, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, riduzioni tariffarie proporzionate ai quantitativi effettivamente avviati al recupero, ma non legittima automaticamente l’esonero totale dal tributo.
- Le mere difese dell’amministrazione sulla sussistenza del servizio o sulla mancata autorizzazione allo smaltimento autonomo non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
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