Cassazione Penale, Sentenza n. 23389/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna resa dal Tribunale di Marsala, per non aver il difensore prodotto un mandato a impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorso in Cassazione deduceva che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 114/2024, l'obbligo del deposito di tale mandato sussiste unicamente quando l'impugnazione sia proposta dal difensore d'ufficio, mentre nel caso di specie l'imputato era assistito da un difensore di fiducia. In subordine si censurava la mancata motivazione della sentenza di appello sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sulla qualificazione o sull'assoluzione relativamente al capo B) e sul riconoscimento di attenuanti generiche e di una pena più mite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondata la censura sull'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nella versione risultante dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Ha rilevato che la norma, come modificata, limita l'obbligo di deposito del mandato contenente la dichiarazione/elezione di domicilio al caso in cui l'appello sia proposto dal difensore d'ufficio; pertanto, poiché nel caso di specie l'imputato era assistito da un difensore di fiducia, l'inammissibilità dichiarata dalla Corte territoriale è illegittima. Dall'accoglimento di tale motivo la Cassazione ha ritenuto assorbito il secondo motivo (ma non precluso per il giudizio di rinvio), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la disposizione, nella versione modificata dalla legge n. 114/2024, nel senso che l'obbligo di deposito del mandato a impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio opera solo se l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio; non si applica al difensore di fiducia nominato dopo la sentenza.
La legge ha modificato l'art. 581 c.p.p.: la Corte ha applicato la nuova disciplina alle impugnazioni proposte dal 25 agosto 2024 in poi, ritenendo operativa la limitazione dell'obbligo di deposito del mandato al caso del difensore d'ufficio.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme richiamate per i motivi di ricorso: lett. b) (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto) è stata la base per contestare l'applicazione dell'art. 581; lett. e) (mancanza o contraddittorietà della motivazione) è stata invocata con riferimento alle richieste sul merito (131-bis, assoluzione, qualificazione).
Norma sostanziale invocata dall'imputato per chiedere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto con conseguente esclusione della punibilità; la Cassazione ha ritenuto assorbita la questione in ragione dell'accoglimento del primo motivo, ma non preclusa nel giudizio di rinvio.
Norma sostanziale relativa a uno dei capi di imputazione (reato contestato al capo A) confermata come contestazione di merito nel procedimento di primo grado.
Norma sostanziale relativa al capo B) di imputazione, oggetto di contestazione nel giudizio di merito e menzionata nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 114/2024 l'obbligo di depositare un mandato a impugnare con dichiarazione o elezione di domicilio (dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p.) sussiste solo quando l'appello è proposto dal difensore d'ufficio; se l'appello è proposto dal difensore di fiducia nominato successivamente alla sentenza, la mancata produzione di tale mandato non è causa automatica di inammissibilità.
- Verificare sempre la data di entrata in vigore delle modifiche normative (qui il 25/08/2024): la nuova disciplina si applica alle impugnazioni proposte successivamente a tale data.
- Se un motivo processuale principale (es. inammissibilità per vizi formali) viene accolto dalla Cassazione, i rilievi sul merito possono risultare assorbiti ma restano disponibili per essere riesaminati nel giudizio di rinvio.
- In caso di impugnazioni presentate da difensori d'ufficio occorre porre estrema attenzione al deposito del mandato con le dichiarazioni richieste; in caso di difensore di fiducia nominato dopo la sentenza, contestare eventuali dichiarazioni di inammissibilità fondate su tale omissione.
- Quando si impugna una dichiarazione di inammissibilità di un appello, è utile contestare sia l'interpretazione letterale della norma sia la sua applicazione cronologica rispetto all'entrata in vigore delle modifiche legislative.
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