Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva assolto Rodi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) applicando la causa di non punibilità per tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che all'epoca del fatto (6 luglio 2021) l'art. 131-bis era precluso per i reati di resistenza e quindi la causa di non punibilità non poteva essere applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, sebbene il Tribunale avesse erroneamente ritenuto inizialmente che l'art. 337 fosse ostativo all'art. 131-bis, nel frattempo la Corte Costituzionale (sentenza n. 172 del 20/10/2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 131-bis nella parte che escludeva l'applicazione ai delitti degli artt. 336 e 337 c.p., con effetto retroattivo. Pertanto l'ostativo giuridico è venuto meno e, soprattutto, il Tribunale aveva motivatamente accertato i presupposti oggettivi e soggettivi della particolare tenuità (tono di sfida dell'operante in borghese e reazione di denunciarlo; brevità della condotta oppositiva; consenso alla perquisizione), circostanze non contestate dal Pubblico ministero, che non ha depositato nuovi motivi dopo la pronuncia costituzionale. Di conseguenza l'assoluzione per non punibilità è confermata e il ricorso del Procuratore è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; originariamente il terzo comma escludeva l'applicazione per taluni reati (reati ostativi), ma la Corte Costituzionale n. 172/2025 ha dichiarato incostituzionale tale esclusione rispetto agli artt. 336 e 337 c.p., con effetto retroattivo, consentendo quindi l'applicazione della causa di non punibilità anche per il reato di resistenza
art. 337 cod. pen.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto era il reato contestato all'imputato e, sebbene in precedenza ritenuto ostativo all'art. 131-bis, la pronuncia costituzionale ha rimosso tale ostatività
legge 8 agosto 2019, n. 77 (conversione d.l. 14 giugno 2019, n. 53)
Modificò l'art. 131-bis inserendo l'elenco dei reati ostativi che includeva anche l'art. 337 c.p.; tale modifica è stata poi oggetto di censura costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 172 del 20/10/2025
sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 131-bis nella parte che escludeva l'applicazione della causa di non punibilità agli artt. 336 e 337 c.p.; effetto retroattivo che elimina l'ostatività per il reato di resistenza
Massime di principio
- Una pronuncia di incostituzionalità ha effetto retroattivo: se rimuove un'ostatività normativa, può rendere applicabile a fatti antecedenti una causa di non punibilità precedentemente esclusa.
- Se il giudice di merito ha espressamente e motivatamente accertato i presupposti oggettivi e soggettivi della particolare tenuità del fatto e tali elementi non sono contestati, la modifica giuridica intervenuta in sede costituzionale può confermare l'assoluzione per non punibilità.
- Il pubblico ministero che impugna una sentenza basandosi su una preclusione normativa deve aggiornare o integrare i propri motivi se, nel corso del procedimento, intervengono pronunce costituzionali che incidono sulla questione; la mancata integrazione può rendere il ricorso inefficace.
- Nel valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis occorre valutare sia aspetti oggettivi (brevità, modalità della condotta) sia soggettivi (intento, rilevanza offensiva), e tali accertamenti fattuali, se non confutati, vincolano la decisione anche dopo il mutamento della cornice normativa.
- La dichiarazione d'inammissibilità per manifesta infondatezza può essere adottata quando il ricorso non prospetta elementi nuovi o seriamente fondati rispetto alla normativa e alla giurisprudenza intervenuta.
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