Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro dell'11/03/2026 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta in favore di Andrea Fava. Venivano dedotti due motivi: (1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 c.p.p., con la censura che la Corte d'appello avesse deciso de plano senza fissare udienza camerale, nonostante la decisione si fondasse su una valutazione di merito della ricusazione; (2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., per aver ritenuto che la frase della Corte secondo cui "il fatto si connota per particolare gravità, anche alla luce dei soggetti concorrenti nel reato" costituisse una indebita anticipazione di giudizio sulla responsabilità degli imputati, anziché una valutazione funzionale ai fini cautelari.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'art. 41 c.p.p. consente la decisione de plano quando la causa di ricusazione è manifestamente infondata e ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'anticipazione di convinzione del giudice è rilevante solo se espressa senza necessità funzionale e priva di qualsiasi collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nella specifica fase. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che le espressioni criticate fossero connesse alla valutazione delle esigenze cautelari e quindi giustificate/necessarie nella sequenza procedimentale, non costituendo indebita manifestazione di pregiudizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 29/05/2026.
Norme richiamate
L'art. 41 c.p.p. permette che un'istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile de plano non solo per difetti formali ma anche quando la causa di ricusazione è manifestamente infondata; pertanto non è sempre necessaria la fissazione di udienza camerale.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La norma rileva la ricusazione quando vi è un'indebita manifestazione del convincimento del giudice che anticipi la sua opinione sulla colpevolezza/innocenza senza necessità funzionale; è rilevante solo se tale esternazione non è collegata all'esercizio delle funzioni giurisdizionali nella specifica fase procedimentale.
Massime di principio
- La corte può dichiarare inammissibile de plano un'istanza di ricusazione quando risulta manifestamente infondata; non sempre è necessaria un'udienza camerale.
- Non ogni espressione del giudice che richiami la gravità del fatto o l'esistenza di "gravi indizi" integra ricusazione: occorre verificare se l'affermazione fosse funzionalmente necessaria alla decisione (es. motivazione di misure cautelari).
- Per avere successo nella ricusazione è necessario dimostrare che la manifestazione di convinzione sia del tutto priva di nesso funzionale con l'atto o la fase processuale e indichi un pregiudizio personale del giudice.
- Se la ricusazione è dichiarata manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto cautela nella proposizione di ricorsi infondati.
- In casi analoghi è utile documentare e dettagliare i passaggi concreti in cui la presunta manifestazione di faziosità si è tradotta in un atto non indispensabile, collegando le affermazioni contestate alla loro inutilità rispetto alla funzione decisionale svolta.
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