Cassazione Penale, Sentenza n. 23352/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen., in particolare con riguardo alla determinazione della data fino a cui devono proseguire le ricerche dell'imputato: il giudice del merito aveva indicato la data del 06/06/2032 mentre il ricorrente deduceva che, per i procedimenti relativi a reati commessi dopo il 19/10/2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, va applicato l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. con il limite rappresentato dal doppio dei termini di prescrizione calcolato ai sensi dell'art. 157 cod. pen., tenendo conto degli aumenti previsti (art. 99 d.lgs. 150/2022 e artt. 63 e 157 cod. pen.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della data finale delle ricerche. Ha ricostruito il calcolo del termine: reato commesso il 6 dicembre 2024 (art. 635-quinquies con recidiva reiterata infraquinquennale), massimo edittale aumentato per effetto dell'art. 99 e delle aggravanti ad effetto speciale fino a 13 anni e 4 mesi; il doppio del termine previsto dall'art. 159 ultimo comma porta a 26 anni e 8 mesi; periodo decorrente dal 6/12/2024 e perciò data finale delle ricerche fissata al 6 agosto 2051. Inoltre la Corte ha richiamato la natura impugnabile della sentenza ai sensi dell'art. 420-quater e ha ritenuto possibile la pronuncia di annullamento senz'arvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l).
Norme richiamate
art. 420-quater cod. proc. pen.
Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza siari cercata dalla polizia giudiziaria [...]
La disposizione ordina la ricerca dell'imputato fino al termine stabilito dall'art. 159 ultimo comma; la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater è impugnabile e comporta l'avvio di un periodo di ricerca utile a riaprire il processo se l'imputato viene rintracciato.
Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di cui all'art. 157 cod. pen.
La prescrizione si sospende fino al rintraccio ma è comunque limitata al doppio dei termini di prescrizione calcolati secondo l'art. 157; tale limite è vincolante per fissare la durata delle ricerche disposte dal giudice.
Stabilisce il criterio per il calcolo del termine necessario a prescrivere: si prende a riferimento il massimo della pena edittale stabilita dalla legge (con termine non inferiore a sei anni); è la base per il raddoppio previsto dall'art. 159 ultimo comma.
Norma che disciplina il reato a lui ascritto; nel caso concreto il massimo edittale è stato individuato e poi aumentato per effetto delle norme successive (art. 99 e art. 63) per determinare il termine di prescrizione.
Le aggravanti ad effetto speciale aumentano la pena in misura superiore al terzo; ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale si tiene conto dell'aumento massimo consentito (1/3) per la circostanza meno grave, ai sensi della giurisprudenza richiamata.
art. 99 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato come art. 99 cod. pen.)
Prevede aumenti (ad esempio l'aumento di 2/3 sul massimo edittale) applicabili ai reati commessi dopo specifiche date; tali aumenti incidono sul calcolo del termine di prescrizione di cui all'art. 157 e quindi sul doppio previsto dall'art. 159.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, ove possibile, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; qui la Corte ha determinato direttamente la data finale delle ricerche essendo il calcolo rimesso a valutazione di diritto.
Massime di principio
- La sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater chiude la fase processuale ma dispone la ricerca dell'imputato: tale provvedimento è impugnabile da tutte le parti con ricorso per cassazione.
- Il termine fino al quale devono proseguire le ricerche è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 159 c.p.: la prescrizione resta sospesa fino al rintraccio ma non può superare il doppio del termine calcolato ai sensi dell'art. 157 c.p.
- Per calcolare il termine di cui all'art. 157 si prende a riferimento il massimo della pena edittale prevista dalla legge (non si applicano diminuzioni per circostanze attenuanti e si considerano gli aumenti per aggravanti ad effetto speciale secondo i limiti previsti), e quindi si applicano eventuali aumenti normativi (es. art. 99 d.lgs. 150/2022) prima di raddoppiare.
- La decorrenza per il computo del limite può farsi partire dalla data di commissione del reato (come nel caso oggetto), pertanto la data finale delle ricerche si ottiene sommando al giorno dell'evento il doppio del termine calcolato.
- Quando il calcolo della durata delle ricerche dipende da questioni di diritto (calcolo dell'ordinario massimo edittale e applicazione degli aumenti legali), la Corte di Cassazione può annullare senz'arvio e determinare direttamente la data finale se il calcolo è univoco.
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere si tiene conto dell'aumento massimo previsto per la circostanza meno grave secondo la giurisprudenza consolidata.
- Il Pubblico Ministero può impugnare la sentenza di cui all'art. 420-quater prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159 ultimo comma; pertanto le decisioni sul termine delle ricerche sono soggette a sindacato di legittimità.
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