Cassazione Penale, Sentenza n. 23349/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ricorre avverso l'ordinanza del GIP che, nonostante il pubblico ministero avesse richiesto il rinvio a giudizio per Iengo Eduardo anche per il reato di lesioni con aggravante speciale (artt. 61 n.2., 582 e 585, in relazione all'art. 576 n.1 cod. pen.), ha disposto la restituzione degli atti al PM ex art. 33-sexies cod. proc. pen. perché procedesse con citazione diretta ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen. Il PM deduce che, posto che l'aggravante elevava la sanzione edittale oltre il limite previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., la citazione diretta non era consentita e che la restituzione degli atti ha prodotto un'indebita regressione del procedimento e una stasi procedurale obbligando il PM a compiere un'attività contra legem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per abnormità dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che, essendo stata richiesta dal PM la celebrazione dell'udienza preliminare per reati con sanzione superiore al limite di cui all'art. 550 cod. proc. pen., il GIP non poteva restituire gli atti al PM per citazione diretta. L'ordinanza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli, Ufficio del GIP, per il prosieguo del procedimento (celebrazione dell'udienza preliminare). La motivazione richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha già qualificato come abnorme analoga restituzione degli atti determinante regressione e stasi del processo.
Norme richiamate
art. 33-sexies cod. proc. pen.
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Norma richiamata dal GIP per disporre la restituzione degli atti al PM; la Corte rileva che il suo utilizzo è illegittimo quando la restituzione impone al PM di procedere con atti incompatibili con le richieste già formulate (es. citazione diretta non consentita), configurando abnormità.
Regola la citazione diretta; la sentenza sottolinea che la citazione diretta non può essere utilizzata se la fattispecie contestata, per effetto di aggravanti, supera il limite edittale stabilito dall'art. 550 cod. proc. pen.
Fissa il limite edittale che distingue i casi di citazione diretta da quelli che richiedono l'udienza preliminare; se è superato dal massimo edittale della fattispecie contestata non è possibile la citazione diretta.
Norma riguardante il decreto dispositivo del giudizio a seguito di richiesta di rinvio a giudizio; il GIP era investito della richiesta di rinvio ai sensi di tale disposizione e non poteva tornare indietro restituendo gli atti in modo da impedire l'udienza preliminare.
Richiamato in relazione ai reati di lesioni: l'aggravante speciale prevista innalza la pena edittale rendendo applicabile il divieto di citazione diretta quando il massimo supera il limite di cui all'art. 550 cod. proc. pen.
artt. 61 n.2., 582 e 585 cod. pen.
artt. 61 n.2., 582 e 585 cod. pen.
Fattispecie penalmente contestate (lesioni con aggravante speciale e relative norme sul reato). Il cumulo delle disposizioni e dell'aggravante determina il superamento del limite edittale rilevante ai fini procedurali.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio per reati la cui pena massima supera il limite previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., non è ammessa la citazione diretta e il GIP deve procedere all'udienza preliminare, non può restituire gli atti al PM per citazione diretta.
- La restituzione degli atti ex art. 33-sexies è abnorme quando impone al PM di compiere attività 'contra legem' o determina un'indebita regressione e la stasi del procedimento; tale ordinanza può essere annullata in Cassazione.
- In presenza di più capi d'imputazione, la strada procedurale è determinata dalla fattispecie con la sanzione edittale più grave: se uno dei reati supera il limite di art. 550, l'intero procedimento richiede l'udienza preliminare.
- Il GIP investito di una richiesta di rinvio a giudizio (decreto dispositivo ai sensi dell'art. 429) non può rimettere gli atti al PM per procedimenti alternativi che siano preclusi dalla normativa sostanziale e processuale.
- La giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite) considera illegittima la decisione che realizza una regressione procedurale del pubblico ministero costringendolo a svolgere atti contrari alle richieste o alla legge; in tali casi è opportuno il rimedio dell'annullamento con rinvio.
- Prima di disporre la restituzione degli atti, il giudice deve verificare la compatibilità tra la richiesta del PM e i limiti procedurali e sostanziali: ogni dubbio sulla correttezza della strada alternativa favorevole all'imputato dovrebbe essere risolto a tutela del regolare svolgimento del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23352/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23354/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →