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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33183/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale emessi in rettifica delle dichiarazioni DOCFA presentate per alcune unità immobiliari costituenti una centrale idroelettrica parzialmente insistente in un Comune lombardo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo gli avvisi adeguatamente motivati e la rettifica della rendita catastale coerente con gli elementi dichiarati e con i valori di immobili comparabili. Le società ricorrenti hanno proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che gli avvisi sarebbero stati motivati solo con un apodittico richiamo a una comparazione con altri immobili e che alcuni beni sarebbero stati valorizzati senza spiegazione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita carenza di prova da parte dell’Ufficio sulla comparabilità degli immobili utilizzati come parametro; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di merito relativo al fatto che alcune componenti degli opifici avrebbero ricevuto valori non corrispondenti a quelli reali, secondo le relazioni tecniche di parte; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione delle consulenze tecniche di parte richiamate negli atti difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante l’indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita, essendo sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la ragione della classificazione; nel caso concreto, inoltre, la motivazione dell’atto risultava integrata dalla stima tecnica delle unità immobiliari. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva accertato che la rendita era stata determinata sulla base di immobili similari e di calcoli analitici, senza alcuna inversione dell’onere della prova, e che la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, rilevando che la censura sul terzo motivo atteneva semmai a un omesso esame di fatti storici e non a omessa pronuncia, ma comunque riguardava deduzioni difensive e non un fatto decisivo; quanto al quarto motivo, ha affermato che non sussiste violazione dell’art. 115 c.p.c. quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti e non è tenuto a confutare ogni argomento difensivo o ogni elemento istruttorio. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo motivo; secondo motivo

    viene richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le censure sono ritenute infondate perché mirano in realtà a contestare l’accertamento di merito o la motivazione dell’atto

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    l’obbligo di motivazione dell’atto tributario in procedura DOCFA può ritenersi assolto con l’indicazione dei dati oggettivi posti a base della classificazione e della classe attribuita

  • d.m. n. 701 del 1994

    la procedura DOCFA è connotata da una struttura fortemente partecipativa; in tale contesto la motivazione del classamento può essere sintetica se consente al contribuente di comprendere le ragioni della classificazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova non sussiste quando il giudice di merito abbia valutato le prove in base a comparazioni e calcoli; la censura non può trasformarsi in critica della concludenza o attendibilità della prova

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione; non ricorre quando la censura, in sostanza, mira a lamentare l’omesso esame di elementi difensivi o istruttori

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato se il giudice valuta le prove fornite dalle parti; la norma è violata solo se vengono poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    è sufficiente che la sentenza esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, senza necessità di confutare espressamente ogni argomento difensivo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non riguarda mere argomentazioni difensive o il mancato esame di singoli elementi istruttori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombenza comporta il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Negli accertamenti catastali conseguenti a dichiarazione DOCFA, la motivazione dell’atto è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere, tramite i dati oggettivi richiamati e la classe attribuita, la ragione del classamento o della rettifica.
  • Se la rettifica della rendita si fonda su una diversa valutazione tecnica di beni già descritti nella dichiarazione, la motivazione può essere integrata dalla stima tecnica stessa, mentre la sua attendibilità resta tema di prova nel giudizio di impugnazione.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per contestare il convincimento del giudice sulla prova raccolta: il vizio sussiste solo se il giudice abbia invertito l’onere probatorio, non se abbia ritenuto più persuasivi alcuni elementi rispetto ad altri.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non si configura quando il giudice abbia comunque deciso la questione sostanziale, anche se non abbia esaminato espressamente tutte le deduzioni o le consulenze di parte.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di mere argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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