Cassazione Civile, Ordinanza n. 26658/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un atto di pignoramento presso terzi fondato su 37 cartelle di pagamento e 9 avvisi di addebito relativi, per quanto qui rileva, a pretese tributarie (Ires e altro) riferite agli anni 2009-2011. In primo grado aveva contestato, tra l’altro, la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte; la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcuni crediti non tributari e rigettato il resto. In appello la CTR ha accolto solo in parte, ritenendo provata la notifica di due cartelle e non provata quella di altre due, con annullamento degli atti solo per queste ultime. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità per omessa pronuncia sulla regolarità della notifica di tutte le cartelle contestate; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR esaminato solo quattro cartelle anziché tutte quelle dedotte; (3) ulteriore omessa pronuncia sulla notifica di tutte le cartelle; (4) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancata produzione integrale della cartella e del suo contenuto; (5) violazione degli artt. 2718 e 2719 c.c. e dell’art. 22 d.lgs. 546/1992 per produzione di mere fotocopie prive di attestazione di conformità; (6) omessa pronuncia sul difetto di motivazione delle cartelle, specie quanto a sanzioni e calcolo degli interessi, in mancanza della data di consegna del ruolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi tre motivi e al sesto, ritenendo sussistente una parziale omessa pronuncia della CTR sulla regolarità della notifica di tre cartelle di pagamento e sul difetto di motivazione degli atti esattivi con riguardo a sanzioni e interessi. Ha invece rigettato il quarto e il quinto motivo, affermando che, in tema di notifica della cartella esattoriale, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella: è sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relata di notifica; inoltre, il generico disconoscimento della conformità delle copie non è sufficiente, occorrendo contestazioni specifiche delle difformità. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro per i motivi di ricorso fondati su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro per i motivi di ricorso fondati su nullità della sentenza per errori processuali, in particolare omessa pronuncia.
art. 111, comma sesto, Cost.
È invocato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36, comma secondo, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è dedotta in ricorso.
La Corte riconosce la nullità della decisione per omessa pronuncia su domande/questioni ritualmente devolute al giudice di merito.
È richiamato nel secondo motivo come norma violata in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al giudicato, ma non è accolto in sé.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ribadisce che per la prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica dell’atto, essendo sufficiente la copia della cartella o della matrice con la relata di notifica.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la prova documentale, ma la censura è respinta.
Per contestare la conformità di copie fotostatiche agli originali è necessario un disconoscimento specifico, non essendo sufficiente un mero disconoscimento generico.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario, ma la doglianza è respinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione delle cartelle esattoriali, la CTR incorre in nullità per omessa pronuncia quando non esamina tutte le cartelle specificamente contestate dalla parte, se dagli atti risulta che la contestazione investiva un numero maggiore di quelle considerate in sentenza.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione non deve necessariamente produrre l’originale o la copia autentica della cartella: la prova del perfezionamento notificatorio può essere fornita mediante copia della cartella o della matrice con la relativa relata di notifica.
- Se la parte contesta la conformità di una copia fotostatica ai sensi dell’art. 2719 c.c., il disconoscimento deve essere specifico e puntuale; un mero dissenso generico non basta a privare la copia di efficacia probatoria.
- Il giudice di merito, a fronte di una contestazione specifica sulla notifica, non può limitarsi ad escludere in astratto il valore delle copie prodotte, ma deve valutarle nel complesso insieme agli altri elementi istruttori disponibili.
- La mancata pronuncia su questioni ritualmente dedotte in appello, quali il difetto di motivazione degli atti esattivi o la correttezza del calcolo di sanzioni e interessi, integra vizio processuale censurabile in cassazione.
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