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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23774/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria tributaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, emesso dal concessionario della riscossione per conto del Comune su immobili adibiti a stazioni per servizi di trasporto, intestati alla società contribuente. La corte tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente con riferimento a una porzione immobiliare poi accatastata in categoria E/1, ritenendo che il nuovo classamento operasse con efficacia immediata e imponesse l’applicazione dell’esenzione prevista per gli immobili E/1. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la visura storica della particella che mostrerebbe una soppressione e fusione di particelle precedenti; violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, sostenendo che la variazione catastale su DOCFA non potesse avere effetto retroattivo e che l’esenzione, al più, potesse operare solo dal 2017 in avanti. La contribuente ha resistito chiedendo il rigetto; il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha respinto le censure di nullità della motivazione e di omesso esame di fatto decisivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse indicato con chiarezza il percorso argomentativo e avesse esaminato il fatto relativo al precedente accorpamento e al successivo riaccatastamento. Ha invece accolto il motivo nella parte relativa alla violazione del principio di irretroattività della rendita/classamento catastale ai fini IMU: richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che la rendita catastale derivante da DOCFA può avere effetto, una volta notificata, per le annualità ancora suscettibili di accertamento, ma non può essere utilizzata per l’anno d’imposta 2014 se la domanda DOCFA è stata presentata nel 2017, salvo che si tratti di correzione di errore materiale o di rettifica conseguente alla procedura DOCFA in termini che però richiedono accertamenti di fatto non compiuti. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni non affrontate, incluse la ragione della variazione catastale e l’eventuale errata classificazione originaria.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta intellegibile

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che il requisito motivazionale fosse rispettato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    parametro del dedotto omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché il fatto era stato esaminato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro della censura di violazione di legge, qui riferita all’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992

    la rendita/classamento catastale non può essere utilizzata retroattivamente secondo una regola tendenziale di non retroattività, salva la specifica eccezione per rettifiche/correzioni connesse alla procedura DOCFA nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza

  • art. 1, comma 759, L. n. 160/2019

    richiamato dalla sentenza di merito per affermare la detassazione degli immobili accatastati in E/1; la Cassazione non condivide l’applicazione per l’anno 2014 sulla base del solo nuovo classamento del 2017

  • L. n. 342/2000, art. 74, comma 1

    richiamata nel quadro giurisprudenziale sull’efficacia delle rendite catastali solo dalla notificazione

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    richiamato come regola generale per la decorrenza della rendita ai fini impositivi dall’anno d’imposta successivo alla sua messa in atti e notifica

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; se la sentenza espone, anche sinteticamente, i fatti rilevanti e la ragione decisiva, il vizio non sussiste.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto dedotto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche solo in termini sintetici.
  • In tema di IMU e rendita catastale, vale un principio tendenziale di non retroattività del nuovo classamento o della nuova rendita: il dato catastale, una volta notificato, è utilizzabile per le annualità ancora accertabili, ma non legittima automaticamente l’applicazione dell’esenzione o della nuova base imponibile a periodi anteriori alla domanda DOCFA.
  • La retroattività può operare solo in ipotesi specifiche, come la correzione di errori materiali o la rettifica del classamento conseguente alla procedura DOCFA, ma tali presupposti richiedono un accertamento fattuale preciso.
  • Se il giudice di merito applica l’efficacia immediata del nuovo classamento a un’annualità anteriore alla presentazione della DOCFA, incorre in violazione della disciplina sull’efficacia temporale della rendita catastale ai fini tributari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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