Ordinanza n. 5604/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, mediante la notifica del decreto (000490 del 2 dicembre 2025) a mezzo p.e.c. con protocollo n. 91384 – del 2 dicembre 2025, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; del verbale n. 211 del 19 novembre 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità, ritenuto a carico dell’odierno ricorrente, sussistente la causa di esclusione “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM):30,4%”, come tale foriero di inidoneità ai sensi del “Decreto Ministeriale Interno 4 Novembre 2019 n.166, Art.1, comma1, lettera b”; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di 97 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e giudizio di non idoneità medica per alterazione dei parametri di composizione corporea
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e il verbale della Commissione medica che aveva rilevato una massa grassa del 30,4%, ritenendola causa di non idoneità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166. Tra i motivi dedotti, ha contestato l'accuratezza degli accertamenti amministrativi, asseritamente smentiti dagli esiti di visite mediche cui si era sottoposto autonomamente prima e dopo la prova concorsuale. È inoltre emerso un problema di notificazione al controinteressato: l'indirizzo PEC comunicato dall'amministrazione al ricorrente, nonostante la tempestiva richiesta e la prossimità della scadenza del termine per ricorrere, non risultava inserito nei pubblici elenchi richiesti dalla normativa sulle notificazioni telematiche.
La decisione
Il TAR ha rimesso in termini il ricorrente per errore scusabile, valorizzando il fatto che l'indirizzo PEC non utile alla notificazione valida del ricorso era stato fornito dalla stessa amministrazione. La rimessione è stata ritenuta coerente con l'effettività della tutela giurisdizionale e con il dovere di correttezza gravante sulla pubblica amministrazione anche quale parte processuale; il ricorrente dovrà notificare nuovamente il ricorso al controinteressato entro 30 giorni dal deposito dell'ordinanza e depositare la prova della notificazione entro i successivi 30 giorni. Nel merito cautelare, il TAR ha accolto interinalmente la domanda, sospendendo l'esclusione e ammettendo il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali, incluso il tirocinio. Il fumus è stato ravvisato nel fatto che l'esclusione derivava dall'applicazione di disposizioni del bando già ritenute prima facie illegittime dallo stesso TAR, in quanto ingiustificatamente restrittive per il ruolo di operatore, destinato prevalentemente a funzioni basiche e di supporto e solo sporadicamente alle operazioni di soccorso, oltre che in contrasto con la disciplina del D.M. n. 166/2019, che prevede requisiti diversi per tale categoria. È stato inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, tenuto a depositare una relazione aggiornata e documentata sulla procedura e tutti gli atti adottati nei confronti del ricorrente, anche in autotutela, entro il 15 maggio 2026. La verifica degli adempimenti relativi alla notificazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
Consente la rimessione in termini per errore scusabile; il TAR ne ha fatto applicazione in ragione dell'affidamento del ricorrente sull'indirizzo PEC fornito dall'amministrazione e risultato inidoneo alla valida notificazione.
Richiamato, insieme all'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, per individuare i pubblici elenchi nei quali deve risultare l'indirizzo PEC ai fini della notificazione telematica.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012
Richiamato quale disposizione sui pubblici elenchi rilevanti per la validità della notificazione via PEC.
art. 1, comma 1, lettera b), D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Richiamato dall'amministrazione quale base della causa di esclusione relativa all'alterazione dei parametri di composizione corporea.
art. 2 D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Il TAR lo considera rilevante perché stabilisce requisiti diversi per la categoria di lavoratori interessata rispetto al personale operativo.
art. 10 del bando di concorso
Richiamato in relazione all'ammissione del ricorrente al tirocinio quale ulteriore fase dell'iter concorsuale.
art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Richiamato per evidenziare che il personale del ruolo operatore è impiegato solo sporadicamente ed eventualmente nelle operazioni di soccorso in caso di calamità o emergenze.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Richiamato per individuare le funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale proprie del ruolo operatore.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando la parte, avendo tempestivamente richiesto all'amministrazione l'indirizzo del controinteressato, abbia utilizzato l'indirizzo PEC comunicatole dalla stessa amministrazione e questo risulti non presente nei pubblici elenchi necessari per la valida notificazione telematica.
- Il dovere di correttezza della pubblica amministrazione, operante anche quando essa partecipa al processo, può incidere sulla valutazione dell'errore scusabile e impedire che l'inesattezza delle informazioni fornite dalla stessa amministrazione comprometta l'effettività della tutela giurisdizionale.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere l'esclusione da una procedura concorsuale e ammettere il candidato alle fasi successive quando il provvedimento applica disposizioni del bando già ritenute prima facie illegittime perché sproporzionate rispetto alle funzioni del ruolo e incompatibili con la disciplina normativa dei relativi requisiti.
- Quando la controversia cautelare presenta profili tecnici e amministrativi ancora da verificare, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e documentata sulla procedura e degli atti successivamente adottati, anche in autotutela.
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