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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025, successivamente reiterata in data 2 luglio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso a tempo determinato;

Giustizia amministrativa202600173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, reiterata dal ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio dell’amministrazione sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata il 3 marzo 2025 e reiterata il 2 luglio 2025, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con il rilascio di tale permesso o di un permesso a tempo determinato. Unitamente al ricorso era stata proposta una domanda cautelare, già respinta con precedente ordinanza. Il ricorrente ha quindi riproposto la domanda cautelare in via incidentale, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo alla tutela del cittadino extracomunitario che abbia agito in buona fede, alla revoca del nulla osta per causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro e all’ottenimento di una nuova occasione lavorativa. Ha inoltre dedotto che la mancanza del permesso lo esporrebbe a una possibile espulsione e gli impedirebbe di proseguire l’attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare riproposta. In primo luogo, ha richiamato l’art. 58, comma 1, c.p.a., secondo cui la domanda cautelare già respinta può essere riproposta al collegio soltanto in presenza di mutamenti nelle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare. In secondo luogo, ha ritenuto comunque insussistente il periculum in mora: il ricorrente non risultava destinatario di un provvedimento di espulsione e il ricorso sarebbe stato fissato nel rispetto del rito semplificato previsto dall’art. 117 c.p.a. Le spese della fase cautelare non sono state regolate, poiché il Ministero dell’Interno non si è costituito. La decisione non definisce la domanda principale sul silenzio, che resta da trattare secondo il rito previsto per tale azione.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio … se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare …

    La riproposizione della domanda cautelare già respinta è ammessa solo in presenza di un mutamento delle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente alla precedente decisione cautelare.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio sarà trattato secondo il rito semplificato; la prossimità della trattazione ha contribuito a escludere il periculum in mora.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base generale della tutela cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare già respinta può essere riproposta al collegio soltanto se sopravvengono mutamenti nelle circostanze o se vengono allegati fatti anteriori conosciuti soltanto dopo il precedente provvedimento cautelare.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’assenza di un provvedimento di espulsione e la prossima fissazione della causa secondo il rito semplificato possono escludere il periculum in mora necessario per concedere la tutela cautelare.
  • La mera prospettazione del rischio astratto di espulsione e delle conseguenze lavorative derivanti dalla mancanza del permesso di soggiorno non dimostra, di per sé, un pericolo concreto e attuale qualora non risulti adottato alcun provvedimento espulsivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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