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Ordinanza

Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 18 dicembre 2025, notificato il 19 dicembre 2025, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato numero 121421420, rilasciato il 14 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202600555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo si fonda sulla condanna penale del ricorrente per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali, sulla ritenuta pericolosità sociale desunta anche dalla possibilità di applicare misure di prevenzione personale ai soggetti indiziati del reato di maltrattamenti, e sulla prevalenza di tale pericolosità rispetto all’interesse alla permanenza in Italia. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancato rispetto del termine dilatorio di dieci giorni. Il secondo motivo contesta la valutazione della pericolosità sociale e il bilanciamento con i legami familiari, in particolare con la relazione con l’ex compagna e con l’interesse al mantenimento della figlia. Il terzo motivo deduce che l’espulsione verso il Paese d’origine esporrebbe il ricorrente a gravi violazioni dei diritti umani.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il ricorrente aveva comunque presentato osservazioni, esaminate e confutate dall’Amministrazione. La sospensione del termine procedimentale prevista dalla disposizione opera a favore dell’Amministrazione e non attribuisce al privato la facoltà di dilazionare la produzione documentale; la parcellizzazione della documentazione contrasterebbe con i principi di collaborazione e buona fede. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che i legami familiari invocati fossero già stati compromessi dalla condotta illecita sfociata nella condanna; il dedotto ripristino dei rapporti con l’ex compagna non risultava accompagnato dalla prova della ripresa della convivenza e la remissione della querela era successiva alla condanna. L’Amministrazione aveva inoltre effettuato il necessario bilanciamento tra pericolosità sociale e interesse alla permanenza, senza che fosse stata provata l’assenza di ogni forma di sostentamento per la figlia in conseguenza della cessazione del contributo economico paterno. Quanto al terzo motivo, il ricorrente non aveva fornito prova del rischio di gravi violazioni dei diritti umani in caso di espulsione; inoltre egli si trovava ancora in Italia e il provvedimento di espulsione risultava pendente in altro giudizio. Non sono state liquidate spese per la fase cautelare, poiché l’Amministrazione non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata e respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    termine dilatorio di dieci giorni

    La mancata osservanza del termine non determina, nel caso concreto, l’illegittimità del provvedimento quando il privato abbia presentato osservazioni che siano state esaminate e confutate dall’Amministrazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro un termine determinato; la sospensione collegata alla presentazione delle osservazioni opera a favore dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    principi della collaborazione e della buona fede

    Impone al privato di cooperare lealmente con l’Amministrazione e impedisce di parcellizzare la produzione documentale nel procedimento.

  • art. 4, lett. i-ter), d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale disposizione che consente l’applicazione di misure di prevenzione personale ai soggetti indiziati della commissione del reato previsto dall’art. 572 c.p., quale elemento considerato nella valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 572 c.p.

    La condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi costituisce uno degli elementi posti a fondamento del rigetto del rinnovo e della valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 582 c.p.

    La condanna per lesioni personali è richiamata quale ulteriore elemento posto a fondamento del diniego del rinnovo.

Massime di principio

  • Nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, la presentazione di osservazioni da parte dell’interessato, quando queste siano state effettivamente esaminate e confutate nel provvedimento finale, esclude nel caso concreto la rilevanza invalidante della mancata osservanza del termine dilatorio di dieci giorni.
  • La sospensione del termine per la conclusione del procedimento connessa alla presentazione delle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 opera a favore dell’Amministrazione e non attribuisce al privato la facoltà di frazionare o ritardare la produzione documentale, in contrasto con i doveri di collaborazione e buona fede.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione può fondare il diniego sulla condanna penale e sulla conseguente valutazione di pericolosità sociale, purché proceda a un bilanciamento concreto tra tale pericolosità e gli interessi familiari e personali dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale.
  • La deduzione di legami familiari non è sufficiente, ai fini cautelari, quando tali legami risultino già compromessi dalla condotta penalmente illecita e non sia dimostrata una concreta ripresa della convivenza o l’incidenza effettiva dell’allontanamento sul sostentamento dei familiari.
  • Il rischio di gravi violazioni dei diritti umani in caso di allontanamento deve essere adeguatamente provato dall’interessato; la mera allegazione, in assenza di elementi concreti, non integra il fumus boni iuris della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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