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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio di gestione della corrispondenza del Comune di Padova in favore di altro operatore economico, unitamente agli atti di autotutela, ricalcolo del punteggio economico e verifica dell'equivalenza del CCNL e del costo della manodopera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore economico e, ove occorrente, gli atti con cui il Comune aveva annullato in autotutela la precedente aggiudicazione in loro favore, sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione e ricalcolato il punteggio economico. Sono state inoltre contestate la formula matematica prevista dalla lex specialis o la sua interpretazione, la verifica della congruità del costo della manodopera e l'applicazione da parte dell'aggiudicataria di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Le ricorrenti hanno chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, nonché la dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame, di un fumus boni iuris sufficiente. Quanto al CCNL applicato dall'aggiudicataria e al costo della manodopera, ha ritenuto che la lex specialis non imponesse l'esclusione automatica dell'operatore che avesse indicato un contratto diverso da quello richiamato dalla stazione appaltante, purché fosse dichiarata la sostanziale equivalenza delle tutele. Nel caso concreto l'aggiudicataria aveva reso tale dichiarazione e il Comune aveva svolto uno specifico subprocedimento, acquisendo chiarimenti sull'equivalenza normativa ed economica tra i contratti collettivi indicati e sulla giustificazione del costo del lavoro. La valutazione positiva del RUP non è apparsa affetta da manifesta illogicità, travisamento o carenza di istruttoria. Quanto alle censure sul ricalcolo del punteggio economico e sugli atti di autotutela e di aggiudicazione, il TAR ha richiamato la propria precedente sentenza n. 103/2026, secondo cui la formula prevista dalla documentazione di gara doveva essere applicata agli importi offerti e il ricalcolo aveva ripristinato la corretta applicazione della lex specialis, senza modificarla né violare la par condicio o l'affidamento dei concorrenti. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica dell'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato del sommario esame, una sufficiente consistenza delle censure.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato richiamato dalle ricorrenti quale fondamento della disponibilità al subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, ma l'ordinanza non ha deciso tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • L'indicazione nella lex specialis di uno specifico contratto collettivo non comporta necessariamente l'esclusione automatica dell'operatore economico che dichiari l'applicazione di un diverso CCNL, quando sia verificata la sostanziale equivalenza delle tutele assicurate al personale impiegato nell'appalto.
  • La verifica dell'equivalenza normativa ed economica tra CCNL e della congruità del costo della manodopera costituisce una valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile in giudizio in presenza di manifesta illogicità, travisamento o carenza di istruttoria.
  • Il ricalcolo del punteggio economico è legittimo quando si limita ad applicare correttamente agli importi offerti la formula già prevista dalla documentazione di gara, senza modificare la lex specialis né ledere la par condicio o l'affidamento dei concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

Testo integrale

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