Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) del 26 settembre 2025, trasmesso in data 9 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il prosieguo della progettualità residenziale presso l’Istituto «-OMISSIS-» fino al 27 ottobre 2025 e si è dato avvio alla ricerca di una nuova struttura residenziale tra i Centri di Riferimento Regionali per Gravi Disabilità (CRGD); - della nota dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima prot. n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025, con il quale sono state confermate le decisioni assunte in sede di UVMD; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig.-OMISSIS- ad essere accolto in una struttura che garantisca un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, e ciò grazie all’inserimento nella struttura denominata «-OMISSIS-,a ovvero in altra struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a provvedere in tal senso, autorizzando e sostenendo i relativi costi; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio 2026: - della determina n. -OMISSIS-del 22 dicembre 2025, trasmessa il 23 dicembre 2025, con cui l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima ha recepito il verbale UVMD del 26 settembre 2025 e la nota del Direttore dell’Unità Organica Complessa (UOC) Disabilità e Non Autosufficienza prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2025, confermando l’individuazione della struttura «-OMISSIS- per l’inserimento del sig. -OMISSIS- e autorizzando il relativo budget di spesa; - della nota del Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2025, richiamata nella determina n. -OMISSIS-del 22 dicembre 2025 e contenente la motivazione relativa all’individuazione della struttura «-OMISSIS-»; - del verbale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) del 22 dicembre 2025, trasmesso il 24 dicembre 2025, e del 30 gennaio 2026, trasmesso il 3 febbraio 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig.-OMISSIS- ad essere accolto in una struttura che garantisca un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, e ciò grazie all’inserimento nella struttura denominata «-OMISSIS-a ovvero in altra struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a provvedere in tal senso, autorizzando e sostenendo i relativi costi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’UVMD, dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima e relativi atti con cui è stata individuata una struttura residenziale per l’assistito e autorizzato il relativo budget
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale UVMD del 26 settembre 2025, la nota dell’Azienda U.L.S.S. del 13 novembre 2025 e, con motivi aggiunti, la determina del 22 dicembre 2025, la nota dirigenziale del 15 dicembre 2025 e ulteriori verbali UVMD, contestando l’individuazione della struttura residenziale destinata al figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con gravi disturbi del comportamento. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto dell’assistito a essere accolto presso una struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, nonché la condanna dell’Azienda sanitaria a autorizzare e sostenere i relativi costi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito le domande di annullamento e di accertamento. Considerata la natura pretensiva della posizione fatta valere e preso atto che, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria/cautelare n. 166 del 2026, il centro presso cui l’assistito era già ospitato ha dichiarato la disponibilità a proseguire temporaneamente l’ospitalità sino alla decisione di merito, mantenendo la progettualità individualizzata definita con il servizio UOC, ha ritenuto adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la garanzia della continuità terapeutica presso il medesimo centro. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica del 6 maggio 2026 per l’esame del merito, abbreviando sino alla metà i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti e memorie, su richiesta concorde dei difensori. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa ex art. 55, comma 10, c.p.a. l’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 per l’esame di merito del ricorso
In presenza di esigenze cautelari adeguatamente tutelate, il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito, senza definire la controversia cautelare con una misura anticipatoria ulteriore.
art. 73, comma 1, c.p.a.
abbreviazione, sino alla metà, dei termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito di documenti e memorie possono essere abbreviati sino alla metà quando ne ricorrano i presupposti e vi sia richiesta concorde delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Quando il provvedimento contiene dati personali e sanitari meritevoli di protezione, deve essere disposto l’oscuramento dei dati identificativi e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
I dati relativi alla salute costituiscono categoria particolare di dati personali e giustificano l’adozione di misure di anonimizzazione o oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disciplina nazionale di protezione dei dati relativi alla salute supporta l’oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento giudiziario.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto una pretesa di inserimento in una struttura sanitaria o socioassistenziale appropriata, la continuità terapeutica presso la struttura già frequentata può costituire tutela cautelare adeguata quando sia garantita, almeno sino alla decisione di merito, la prosecuzione della progettualità individualizzata dell’assistito.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelate da una misura organizzativa o assistenziale temporanea, il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica per la decisione di merito senza adottare ulteriori misure cautelari.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione sull’illegittimità degli atti impugnati né sull’esistenza del diritto sostanziale fatto valere, che restano da esaminare nella fase di merito.
- Su richiesta concorde delle parti, i termini processuali per il deposito di documenti e memorie previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. possono essere abbreviati sino alla metà quando il giudice ne ravvisi i presupposti.
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