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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 8001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica fiscale per l'anno 2007; l'Amministrazione ha emesso avviso di accertamento disconoscendo le agevolazioni fiscali per insussistenza del requisito di mutualità prevalente e rilevando l'omessa dichiarazione di canoni di locazione, con recupero a tassazione di maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA. Questioni principali impugnate: superamento del termine di permanenza dei verificatori (L. n. 212/2000, art. 12, comma 5), presunta mancanza di autorizzazione per estendere ambito e annualità della verifica, violazione del diritto al contraddittorio nella fase accertativa/di accertamento con adesione e illegittimo disconoscimento della qualifica di "mutualità prevalente" e ONLUS per erogazione di premi eccessivi a consiglieri e soci lavoratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. Ha confermato che il termine di 30 giorni della L. n. 212/2000 (art. 12, comma 5) è meramente ordinatorio e il suo superamento non comporta la nullità degli atti di verifica né l'inutilizzabilità delle prove. Ha ritenuto legittima l'attività della Guardia di Finanza e ha escluso la necessità di una specifica autorizzazione per l'estensione dell'ambito oggettivo e delle annualità verificabili nell'accesso svolto dalla polizia tributaria. Ha inoltre confermato che la qualifica di mutualità prevalente/ONLUS, sebbene presunta, è sindacabile e può essere revocata sulla base di fatti concreti (es.: erogazione di premi anomali e distribuzioni non coerenti con i requisiti mutualistici), con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali. Ricorso rigettato; condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5

    termine di trenta giorni ... si dovessero calcolare tutti i giorni lavorativi successivi al primo accesso

    Il termine di permanenza dei verificatori è meramente ordinatorio: il suo superamento non determina di per sé la nullità degli atti di verifica né l'inutilizzabilità delle prove, in mancanza di una sanzione espressa dalla legge.

  • D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 8

    "Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, (...) le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381"

    Le cooperative sociali previste dalla L. 381/1991 sono in ogni caso considerate ONLUS; tuttavia la qualifica e i relativi benefici fiscali possono essere meno estesi se la cooperativa non rispetta i requisiti normativi nella pratica.

  • Codice civile, art. 2514 (requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

    a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo ...; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari ...; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale ...

    Gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente devono contenere clausole che impediscono la distribuzione di utili e riserve; la violazione concreta di tali prescrizioni può legittimare il disconoscimento della mutualità prevalente.

  • Codice civile, art. 2545-octies

    quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514

    Prevede la perdita della qualifica di mutualità prevalente in caso di modifiche statutarie che eliminino i requisiti; la Corte precisa però che la qualifica può essere anche revocata in presenza di violazioni concrete dei requisiti, ancorché non modificate le clausole statutarie.

  • L. n. 381 del 1991, art. 3 e art. 111-septies disp. att. c.p.c.

    "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla L. n. 381 del 1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente"

    Le cooperative sociali sono in linea di principio considerate cooperative a mutualità prevalente e ONLUS, ma questa presunzione iuris tantum può essere superata dall'Amministrazione con dati concreti che dimostrino una reale violazione dei requisiti mutualistici.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Regolano l'autorizzazione e le formalità per gli accessi/visite da parte degli uffici finanziari; tuttavia la giurisprudenza distingue il caso degli accessi compiuti dalla Guardia di Finanza (polizia tributaria), la quale può avere poteri più ampi senza autorizzazioni scritte per ciascuna annualità.

  • Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35

    "la Guardia di Finanza... può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche..."

    La Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, ha poteri di accesso e verifica ampi che possono giustificare l'estensione dell'indagine anche ad annualità e tributi non espressamente indicati nell'atto di autorizzazione formale dell'accesso dell'Amministrazione civile.

  • D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26 (c.d. legge Basevi)

    "Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) ...; b) ...; c) ..."

    Storica norma di riferimento per la presunzione dei requisiti mutualistici; la presunzione è iuris tantum e ammette prova contraria da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il termine di permanenza di 30 giorni per le verifiche (L. n. 212/2000, art. 12, comma 5) è considerato dalla giurisprudenza meramente ordinatorio: il suo superamento non determina automaticamente la nullità degli atti di verifica né l'inutilizzabilità delle prove, salvo che la legge non preveda espressamente una sanzione.
  • La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, ha poteri di accesso e verifica più ampi rispetto ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria e non necessita di autorizzazioni scritte per estendere l'ambito oggettivo o le annualità verificate, quando gli elementi riscontrati giustifichino tali approfondimenti.
  • La mancata o irregolare osservanza di formalità procedurali (es.: termini, convocazioni) invalida gli atti solo se la norma violata ha la natura di garanzia essenziale del contribuente o se la violazione pregiudica il diritto di difesa; in assenza di tale carattere essenziale, prevale la regola della non nullità automatica.
  • La qualifica di "mutualità prevalente" e di ONLUS per le cooperative sociali è presunta ma rivenuta (iuris tantum): l'Amministrazione può disconoscerla per singoli periodi d'imposta dimostrando fatti concreti (es.: erogazione di premi o distribuzioni incompatibili con i divieti statutari) che rivelino una sostanziale attività imprenditoriale e non mutualistica.
  • La contestazione sull'esistenza di violazioni sostanziali (come pagamenti anomali a amministratori o soci) richiede valutazione di fatto e prova: la Corte di legittimità controlla la corretta interpretazione del diritto ma non riesamina i fatti pacificamente valutati dai giudici di merito, salvo vizio di diritto.
  • L'attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione sospende termini ma non rende automaticamente inefficace l'avviso di accertamento; la mancata convocazione non comporta invalidità dell'atto quando l'ufficio abbia discrezionalità operativa sulla convocazione.
  • In generale, per difendersi efficacemente in casi analoghi è necessario: documentare la coerenza delle erogazioni e la loro compatibilità con i requisiti statutari; contestare tempestivamente vizi processuali rilevanti e dimostrare il pregiudizio concreto; considerare che molte violazioni procedurali producono effetti sanzionatori solo se la legge li prevede espressamente o se ledono garanzie essenziali del contribuente.

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