Sentenza del 20/03/2023 n. 8001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica fiscale per l'anno 2007; l'Amministrazione ha emesso avviso di accertamento disconoscendo le agevolazioni fiscali per insussistenza del requisito di mutualità prevalente e rilevando l'omessa dichiarazione di canoni di locazione, con recupero a tassazione di maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA. Questioni principali impugnate: superamento del termine di permanenza dei verificatori (L. n. 212/2000, art. 12, comma 5), presunta mancanza di autorizzazione per estendere ambito e annualità della verifica, violazione del diritto al contraddittorio nella fase accertativa/di accertamento con adesione e illegittimo disconoscimento della qualifica di "mutualità prevalente" e ONLUS per erogazione di premi eccessivi a consiglieri e soci lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. Ha confermato che il termine di 30 giorni della L. n. 212/2000 (art. 12, comma 5) è meramente ordinatorio e il suo superamento non comporta la nullità degli atti di verifica né l'inutilizzabilità delle prove. Ha ritenuto legittima l'attività della Guardia di Finanza e ha escluso la necessità di una specifica autorizzazione per l'estensione dell'ambito oggettivo e delle annualità verificabili nell'accesso svolto dalla polizia tributaria. Ha inoltre confermato che la qualifica di mutualità prevalente/ONLUS, sebbene presunta, è sindacabile e può essere revocata sulla base di fatti concreti (es.: erogazione di premi anomali e distribuzioni non coerenti con i requisiti mutualistici), con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali. Ricorso rigettato; condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
termine di trenta giorni ... si dovessero calcolare tutti i giorni lavorativi successivi al primo accesso
Il termine di permanenza dei verificatori è meramente ordinatorio: il suo superamento non determina di per sé la nullità degli atti di verifica né l'inutilizzabilità delle prove, in mancanza di una sanzione espressa dalla legge.
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 8
"Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, (...) le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381"
Le cooperative sociali previste dalla L. 381/1991 sono in ogni caso considerate ONLUS; tuttavia la qualifica e i relativi benefici fiscali possono essere meno estesi se la cooperativa non rispetta i requisiti normativi nella pratica.
Codice civile, art. 2514 (requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo ...; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari ...; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale ...
Gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente devono contenere clausole che impediscono la distribuzione di utili e riserve; la violazione concreta di tali prescrizioni può legittimare il disconoscimento della mutualità prevalente.
Codice civile, art. 2545-octies
quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514
Prevede la perdita della qualifica di mutualità prevalente in caso di modifiche statutarie che eliminino i requisiti; la Corte precisa però che la qualifica può essere anche revocata in presenza di violazioni concrete dei requisiti, ancorché non modificate le clausole statutarie.
L. n. 381 del 1991, art. 3 e art. 111-septies disp. att. c.p.c.
"Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla L. n. 381 del 1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente"
Le cooperative sociali sono in linea di principio considerate cooperative a mutualità prevalente e ONLUS, ma questa presunzione iuris tantum può essere superata dall'Amministrazione con dati concreti che dimostrino una reale violazione dei requisiti mutualistici.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Regolano l'autorizzazione e le formalità per gli accessi/visite da parte degli uffici finanziari; tuttavia la giurisprudenza distingue il caso degli accessi compiuti dalla Guardia di Finanza (polizia tributaria), la quale può avere poteri più ampi senza autorizzazioni scritte per ciascuna annualità.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35
"la Guardia di Finanza... può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche..."
La Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, ha poteri di accesso e verifica ampi che possono giustificare l'estensione dell'indagine anche ad annualità e tributi non espressamente indicati nell'atto di autorizzazione formale dell'accesso dell'Amministrazione civile.
D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26 (c.d. legge Basevi)
"Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) ...; b) ...; c) ..."
Storica norma di riferimento per la presunzione dei requisiti mutualistici; la presunzione è iuris tantum e ammette prova contraria da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il termine di permanenza di 30 giorni per le verifiche (L. n. 212/2000, art. 12, comma 5) è considerato dalla giurisprudenza meramente ordinatorio: il suo superamento non determina automaticamente la nullità degli atti di verifica né l'inutilizzabilità delle prove, salvo che la legge non preveda espressamente una sanzione.
- La Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, ha poteri di accesso e verifica più ampi rispetto ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria e non necessita di autorizzazioni scritte per estendere l'ambito oggettivo o le annualità verificate, quando gli elementi riscontrati giustifichino tali approfondimenti.
- La mancata o irregolare osservanza di formalità procedurali (es.: termini, convocazioni) invalida gli atti solo se la norma violata ha la natura di garanzia essenziale del contribuente o se la violazione pregiudica il diritto di difesa; in assenza di tale carattere essenziale, prevale la regola della non nullità automatica.
- La qualifica di "mutualità prevalente" e di ONLUS per le cooperative sociali è presunta ma rivenuta (iuris tantum): l'Amministrazione può disconoscerla per singoli periodi d'imposta dimostrando fatti concreti (es.: erogazione di premi o distribuzioni incompatibili con i divieti statutari) che rivelino una sostanziale attività imprenditoriale e non mutualistica.
- La contestazione sull'esistenza di violazioni sostanziali (come pagamenti anomali a amministratori o soci) richiede valutazione di fatto e prova: la Corte di legittimità controlla la corretta interpretazione del diritto ma non riesamina i fatti pacificamente valutati dai giudici di merito, salvo vizio di diritto.
- L'attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione sospende termini ma non rende automaticamente inefficace l'avviso di accertamento; la mancata convocazione non comporta invalidità dell'atto quando l'ufficio abbia discrezionalità operativa sulla convocazione.
- In generale, per difendersi efficacemente in casi analoghi è necessario: documentare la coerenza delle erogazioni e la loro compatibilità con i requisiti statutari; contestare tempestivamente vizi processuali rilevanti e dimostrare il pregiudizio concreto; considerare che molte violazioni procedurali producono effetti sanzionatori solo se la legge li prevede espressamente o se ledono garanzie essenziali del contribuente.
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