Cassazione Civile, Ordinanza n. 17374/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso, da un lato, un avviso di accertamento nei confronti di una società unipersonale per omessa presentazione delle dichiarazioni IRES, IVA e IRAP 2014, recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e rideterminando il reddito d'impresa come differenza tra ricavi accertati e costi riconosciuti; dall'altro lato, aveva imputato al socio unico, per trasparenza/presunzione di distribuzione degli utili, una quota dei maggiori redditi societari ai fini IRPEF e addizionali, calcolandola però sui soli ricavi accertati e non sul reddito societario al netto dei costi. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2729 c.c., perché gli utili presuntivamente distribuiti andavano determinati sul reddito effettivamente accertato in capo alla società, già al netto dei costi riconosciuti. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia; in cassazione l'Ufficio deduceva violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 156 c.p.c. e 47 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la presunzione di distribuzione ai soci dovesse riguardare i soli ricavi extracontabili, non il reddito di impresa dopo la detrazione dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che l'accertamento in capo alla società costituisce presupposto necessario per la presunzione di distribuzione degli utili al socio, ma che gli utili sociali si determinano sottraendo i costi ai ricavi; pertanto, se l'accertamento societario è stato rideterminato in sede contenziosa, detraendo i costi riconosciuti dai ricavi accertati, tale rideterminazione si riflette necessariamente anche sull'accertamento personale del socio. La Corte ha anche valorizzato il fatto che la sentenza relativa alla società sarebbe passata in giudicato, secondo quanto allegato dal controricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite; non è stata applicata la previsione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia.
Norme richiamate
Gli utili presuntivamente distribuiti al socio di società a ristretta base devono essere ricondotti al reddito societario effettivamente determinato; la presunzione opera sull'utile, non sui meri ricavi lordi, quando i costi siano stati accertati e riconosciuti.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili presuppone un accertamento societario attendibile e coerente con la ricostruzione del reddito effettivo.
art. 24 Cost.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma non decisiva nell'esito della decisione.
art. 111 Cost.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma non decisiva nell'esito della decisione.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma non decisiva nell'esito della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica esentata dal relativo versamento tramite prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012
Richiamato come base del meccanismo di prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio opera solo dopo un effettivo accertamento in capo alla società e deve riferirsi all'utile effettivo, non ai soli ricavi lordi.
- Se l'accertamento societario è stato rideterminato giudizialmente, detraendo i costi riconosciuti dai ricavi accertati, la rettifica si riflette automaticamente anche sull'accertamento emesso nei confronti del socio fondato su quella stessa base imponibile.
- La giurisprudenza sulla presunzione di distribuzione dei ricavi non contabilizzati non consente di ignorare i costi riconosciuti quando la ripresa a tassazione del socio sia costruita sul reddito di impresa della società e non su meri ricavi senza correlazione con l'utile.
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