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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18317/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito di procedura DOCFA attivata dalla contribuente per la variazione di un immobile sito in Patti, ha rettificato la categoria catastale da E/7 a C/1 e la rendita da euro 36,80 a euro 6.425,24. La contribuente aveva acquistato due unità immobiliari, le aveva unificate e ristrutturate per destinarle a luogo di culto pubblico; in giudizio aveva prodotto autorizzazione edilizia per l'unificazione dei locali, DIA, certificato di agibilità a luogo di culto, attestazione del Ministero dell'Interno, planimetrie e fotografie. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo l'avviso carente di motivazione e, nel merito, corretta l'attribuzione della categoria E/7. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che, in caso di DOCFA, l'avviso era adeguatamente motivato perché la rettifica discendeva da una diversa valutazione tecnica degli elementi dichiarati dal contribuente; 2) violazione della disciplina catastale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la categoria E/7 presuppone caratteristiche intrinseche ed estrinseche coerenti con l'uso cultuale e che il concreto uso o la destinazione urbanistica non bastano a fondarla, dovendosi invece applicare la categoria C/1.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio non disattende i dati di fatto indicati dal contribuente ma procede a una diversa valutazione tecnica, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati catastali essenziali e la categoria attribuita; ha poi ricostruito la disciplina del classamento evidenziando che la destinazione ordinaria dell'immobile va desunta dalle caratteristiche oggettive del bene e che gli edifici destinati al culto pubblico sono censibili nella categoria E/7. Tuttavia, la Corte ha osservato che la decisione di merito non si era soffermata sulla necessaria determinazione della rendita catastale, che per gli immobili di culto, pur esenti da dichiarazione in catasto, deve comunque essere assegnata in caso di inserimento o aggiornamento del classamento, sia pure ai fini statistico-inventariali. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993

    richiamato dalla ricorrente come disciplina del classamento catastale e della rettifica

  • D.M. n. 701 del 1994

    richiamato come base della procedura DOCFA e dell'accertamento su dichiarazione del contribuente

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    invocato in tema di motivazione degli atti tributari

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 1

    individua la dichiarazione DOCFA per nuove unità immobiliari o variazioni dello stato dei beni

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 6, comma 3, lett. c

    "Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti"

    la Corte richiama la norma per affermare che i fabbricati destinati al culto sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione in catasto

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8, 61, 62, 63

    le norme sono lette nel senso che il classamento dipende dalla destinazione ordinaria e dalle caratteristiche oggettive dell'immobile, con prevalenza delle caratteristiche costruttive e tipologiche sull'uso concreto

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    "Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto [...]"

    è richiamato per confermare la particolare disciplina catastale degli edifici di culto pubblico

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    il classamento deve riscontrare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 62

    la destinazione ordinaria va accertata con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 63

    se un'unità ha parti con diverse destinazioni ordinarie, si attribuisce la categoria corrispondente alla parte prevalente nella formazione del reddito

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 1 e 2

    richiamato in continuità con il criterio della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive del bene

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 36, comma 3

    "Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto"

    la disposizione è riferita al reddito ai fini delle imposte dirette e non esclude l'attribuzione della rendita catastale

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 25, comma 1

    richiamato per chiarire che i redditi fondiari presuppongono immobili iscritti al catasto con attribuzione di rendita

  • art. 2697 c.c.

    evocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte decide la questione principalmente sulla disciplina catastale e sulla qualificazione oggettiva del bene

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, se l'Ufficio non contesta i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma opera una diversa valutazione tecnica dell'immobile, l'avviso di classamento può considerarsi sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati catastali essenziali e della categoria attribuita; la motivazione deve invece essere più analitica quando l'Ufficio disattenda specifici elementi fattuali indicati dal contribuente.
  • Il classamento catastale va determinato in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare, non in base al solo uso contingente o momentaneo che se ne faccia; l'uso concreto può avere funzione solo complementare.
  • Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto rientrano nella categoria catastale E/7 in ragione della loro destinazione oggettiva e delle peculiarità strutturali che li connotano.
  • Per gli immobili destinati al culto pubblico non opera l'obbligo di dichiarazione in catasto, ma, quando siano oggetto di inserimento o aggiornamento del classamento, deve comunque essere attribuita una rendita catastale, anche se la destinazione cultuale può rilevare ai fini di specifiche esenzioni fiscali diverse dalla rendita.
  • La rendita catastale ha natura distinta dall'imposizione tributaria: l'attribuzione della rendita non coincide con l'imposta e non esclude che, in relazione alla speciale destinazione dell'immobile, possano operare esenzioni o regimi fiscali agevolati.

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