Cassazione Civile, Ordinanza n. 04147/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e la conseguente debenza dei contributi per l'attività professionale svolta nell'anno 2010 da un avvocato. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la pretesa contributiva, computando il termine quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi (6 luglio 2011) e ritenendo tardiva la notifica dell'iscrizione d'ufficio (7 luglio 2016). Aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, osservando che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non bastava a dimostrare un doloso occultamento del debito previdenziale, essendo il professionista comunque risultato aver dichiarato i redditi da lavoro autonomo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la mancata esposizione degli obblighi contributivi in dichiarazione integrarebbbe una sospensione della prescrizione per occultamento doloso, richiamando precedenti favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini dell'art. 2935 c.c. riguarda solo impedimenti giuridici, mentre gli ostacoli di mero fatto non impediscono la decorrenza della prescrizione, salvo specifiche ipotesi di sospensione tassativamente previste dall'art. 2941 c.c. Ha aggiunto che non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo: l'accertamento dell'eventuale dolo è riservato al giudice di merito e, nel caso concreto, il ricorso non censurava puntualmente la motivazione della Corte territoriale ma proponeva una critica astratta fondata su una presunzione generale di occultamento. L'INPS è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato quale disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo posto a carico del professionista
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato insieme alla disciplina della Gestione separata nel motivo di ricorso
la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è quella giuridica, non gli impedimenti di mero fatto
la sospensione per dolo richiede un occultamento doloso del debito, che non può presumersi automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
l'accertamento del dolo in concreto è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotti ritualmente nel ricorso
richiamato nel procedimento camerale in cui è stata decisa la causa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva soltanto quando l'impossibilità di esercitare il diritto dipenda da un ostacolo giuridico; gli impedimenti soggettivi o di mero fatto non impediscono di regola il decorso del termine.
- La sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941 c.c., n. 8, richiede un effettivo occultamento doloso del diritto o del debito, da accertarsi in concreto dal giudice di merito.
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: occorre una verifica fattuale specifica della condotta del contribuente.
- In cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura astratta dei fatti o invocare una presunzione generale se la sentenza impugnata ha fondato la decisione su una valutazione di merito coerente con la giurisprudenza consolidata.
- Quando la censura investe in sostanza l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, essa è proponibile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto secondo i requisiti processuali previsti, non attraverso una mera diversa ricostruzione del dato fattuale.
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