Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere dal professionista i contributi dovuti alla gestione separata per i redditi percepiti nell'anno 2009, pari a euro 2.241. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando non dovuta la contribuzione, ritenendo che non fosse stata provata l'abitualità dell'attività professionale e valorizzando altresì il fatto che il reddito fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dalla disciplina richiamata. Con l'unico motivo di ricorso, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. n. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, l'INPS ha sostenuto che il professionista dovesse comunque essere assoggettato a contribuzione alla gestione separata, contestando l'esclusione dell'obbligo basata sulla presunta occasionalità dell'attività e sul reddito inferiore alla soglia legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 4419/2021, secondo cui l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata sussiste per il reddito derivante da attività professionale abituale, ancorché non esclusiva e anche occasionale, quando il reddito superi la soglia di euro 5.000, salvo che il reddito sia già integralmente coperto dall'obbligo assicurativo della cassa di riferimento. Ha precisato che l'abitualità va accertata in fatto, come scelta ex ante del professionista, mediante elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, e non può essere desunta ex post dall'ammontare del reddito. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione d'appello non si era fondata su un automatismo reddituale, ma sull'accertata mancanza, da parte dell'INPS, di allegazioni e prove idonee a dimostrare il carattere abituale dell'attività; pertanto, il ricorso è stato respinto. Sono state poste a carico dell'INPS le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
istituisce e disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti indicati dalla norma, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza richiamata
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo del professionista
art. 21, comma 8, L. n. 247/2010
richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina previdenziale dei professionisti
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000 rileva ai fini dell'assoggettamento contributivo, ma non come criterio automatico per negare l'abitualità dell'attività
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro di deduzione del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per la definizione camerale con proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia previdenziale, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata per il professionista iscritto ad albo non dipende in modo automatico dall'ammontare del reddito prodotto, ma richiede la verifica in fatto del carattere abituale dell'attività svolta.
- L'abitualità dell'attività professionale va apprezzata come scelta organizzativa ex ante del professionista e può essere desunta da elementi indiziari quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e predisposizione di una struttura organizzativa.
- Un reddito annuo inferiore alla soglia di euro 5.000 non esclude di per sé la contribuzione, ma può costituire solo un indizio da valutare insieme agli altri elementi istruttori; spetta a chi afferma l'assoggettamento contributivo allegare e dimostrare circostanze idonee a confutare l'eventuale occasionalità dell'attività.
- L'esclusione dell'obbligo contributivo opera solo se il reddito è già integralmente assoggettato all'obbligo assicurativo della cassa professionale di riferimento.
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