Cassazione Civile, Ordinanza n. 12835/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fornitrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del residuo prezzo di forniture di mobili e arredi destinati a un locale (Night Club Adriatica), per un importo di euro 33.797,15 oltre interessi. La società destinataria delle forniture ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, la mancata esecuzione di alcune forniture indicate in diversi DDT e, dall'altro, l'esistenza di un accordo transattivo concluso a fine 2004 che avrebbe fissato il saldo finale in euro 9.750,00, da aggiungersi a un acconto di euro 9.004,78, con conseguente estinzione di ogni ulteriore pretesa. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, la società opponente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valorizzato una scrittura del dicembre 2004, qualificata dalla ricorrente come documento ricognitivo del dare-avere e non come transazione; (2) erronea mancata ammissione del giuramento decisorio, sostenendo che il pagamento dell'acconto non fosse stato pacificamente riconosciuto e che il giudice d'appello avesse applicato in modo eccessivamente restrittivo il requisito della decisorietà. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato l'applicazione della regola della "doppia conforme": essendo coincidenti le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo e di secondo grado, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le diverse ragioni fattuali delle due pronunce, cosa non avvenuta. Inoltre, la doglianza è stata ritenuta non riferita a un "fatto storico" decisivo, ma alla valutazione del contenuto di un documento e quindi a un profilo di merito non sindacabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché introdotta una questione nuova non ricavabile dalla sentenza impugnata e non accompagnata dalla specifica trascrizione della formula del giuramento decisorio, necessaria per consentire il controllo di decisività. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il vizio è deducibile solo con riguardo a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non per contestare la mera sufficienza o persuasività della motivazione o la valutazione del materiale istruttorio.
in presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi nella ricostruzione fattuale, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
la disciplina della doppia conforme è stata ritenuta applicabile al giudizio d'appello introdotto con citazione notificata dopo l'11 settembre 2012.
la transazione richiede i requisiti propri del negozio transattivo; un documento che si limiti a riepilogare forniture e lavorazioni, senza carattere di definitività, non integra di per sé una transazione.
l'esistenza del negozio transattivo deve essere provata per iscritto.
non è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare un accordo transattivo soggetto a prova scritta.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente le questioni e i documenti rilevanti; la censura su un fatto o documento nuovo è inammissibile se non si dice dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
il ricorso è stato definito con la procedura accelerata prevista per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
in caso di definizione conforme alla proposta e di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e definito con esito sfavorevole.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove o alla persuasività della motivazione del giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura relativa alla mancata ammissione del giuramento decisorio è inammissibile se il ricorso non trascrive in modo puntuale la formula del giuramento e non consente di verificarne la decisività.
- L'accordo transattivo deve risultare per iscritto quando la legge richiede la prova scritta, e un documento meramente riepilogativo di forniture o conteggi non basta, da solo, a provare la transazione.
- Nel ricorso per cassazione le questioni devono essere specificamente localizzate e già dedotte nei gradi di merito; le questioni nuove sono inammissibili.
- La definizione del ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese e può comportare ulteriori conseguenze economiche ex art. 96 c.p.c. e sul contributo unificato.
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