Cassazione Civile, Ordinanza n. 23307/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per l'attività svolta nell'anno 2009 e dalla conseguente pretesa contributiva dell'ente previdenziale, notificata con nota ricevuta il 3 luglio 2015. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi dovuti. In cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., in relazione al d.P.C.M. 10 giugno 2010, all'art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995, e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine per il versamento contributivo previsto da quel d.P.C.M. Prima dell'esame del motivo, la Cassazione ha rilevato però che la notificazione del ricorso non si era perfezionata: la consegna postale aveva avuto esito negativo con restituzione della cartolina recante l'indicazione "inesistente", e il ricorrente non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio dopo aver appreso l'esito negativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio secondo cui, quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria; tale riattivazione non è avvenuta. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione del credito contributivo
invocato dal ricorrente a sostegno della censura proposta in cassazione
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
richiamato dal ricorrente per il differimento del termine di versamento dei contributi
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
norma istitutiva della Gestione separata alla base dell'obbligo contributivo contestato
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina dell'obbligo contributivo
parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
menzionato per la trattazione in camera di consiglio
utilizzato come parametro temporale per la tempestiva riattivazione della notificazione non andata a buon fine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Se la notificazione di un ricorso per cassazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza non appena abbia conoscenza dell'esito negativo, al fine di conservare gli effetti della richiesta originaria.
- La riattivazione tempestiva deve avvenire entro un termine ragionevole, individuato dalla giurisprudenza nel limite pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- In mancanza di tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, il ricorso è inammissibile senza che possa essere scrutinato il motivo di merito.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva, non segue di regola la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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