Cassazione Civile, Ordinanza n. 35293/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione per l’anno 2013, derivante da un accertamento emesso nei confronti della società di capitali di cui era socio al 50%. L’accertamento societario era definitivo per mancata impugnazione. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo incoerente l’avviso perché, da un lato, richiamava la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, ma, dall’altro, quantificava il reddito imputando ai soci i ricavi accertati della società e non il reddito d’impresa accertato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., sostenendo che nei confronti della società rilevano i ricavi in nero che si aggiungono a quelli dichiarati, mentre nei confronti del socio tali maggiori ricavi sono tassabili perché presuntivamente distribuiti, indipendentemente dalle risultanze contabili. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, precisando che nelle società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria dell’accantonamento o reinvestimento, e che tale presunzione non trova fondamento nell’art. 47 TUIR, applicabile agli utili formalmente distribuiti, ma nel meccanismo presuntivo ex art. 2729 c.c. La Corte ha inoltre chiarito che, per gli utili extracontabili, non si applica il regime di parziale esenzione previsto per i dividendi, poiché non vi è doppia imposizione da mitigare, non essendo tali utili stati tassati in capo alla società nei termini ordinari. Il collegio ha quindi deciso in difformità dalla proposta del relatore, accogliendo il ricorso dell’Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR che aveva annullato l’avviso. Ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci e vanno imputati integralmente, salvo prova contraria del contribuente. Ha escluso che trovi applicazione l’art. 47 TUIR, perché la norma riguarda gli utili formalmente distribuiti e non i redditi occultati. Non risultando dal testo il dispositivo finale completo (rinvio o decisione definitiva), l’esito del giudizio è comunque quello dell’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma posta a base dell’accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati della società
richiamato quale fondamento della presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa
art. 44, comma 1, lett. e), TUIR
richiamato per inquadrare gli utili da partecipazione in società ed enti soggetti a IRES
ritenuto non applicabile agli utili extracontabili, perché riguarda gli utili distribuiti formalmente e non i redditi occulti
indicato come regime di trasparenza proprio delle società di persone, non applicabile alle società di capitali a ristretta base partecipativa per fondare la presunzione in esame
richiamati insieme all’art. 47 TUIR per il regime di parziale esenzione degli utili da partecipazione
richiamati come ipotesi di trasparenza opzionale delle società di capitali, distinte dal caso degli utili extracontabili accertati
richiamati per evidenziare che l’utile extracontabile non rispetta la disciplina ordinaria di determinazione del reddito d’impresa
richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta violazione di legge; dal testo non è determinabile con precisione il numero esatto del vizio denunciato
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice di distribuzione pro quota ai soci, in ragione della struttura ristretta e del reciproco controllo tra partecipanti.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è superabile dal contribuente solo mediante prova contraria specifica, idonea a dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
- La mera allegazione di perdite di bilancio o della mancata evidenza contabile non è sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occultamente conseguiti.
- L’art. 47 TUIR disciplina gli utili formalmente distribuiti e non si applica ai redditi extracontabili, che non risultano iscritti in bilancio né dichiarati dalla società.
- Per gli utili occultati e sottratti a imposizione in capo alla società non opera il meccanismo di parziale esenzione volto a evitare la doppia imposizione economica, poiché manca una precedente tassazione ordinaria del medesimo utile in capo alla società.
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